Circolare numero 177 del 12-12-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal gennaio 2003, una nuova gestione dei pagamenti pensionistici fondata su un archivio unico nazionale degli uffici pagatori e sul superamento del vincolo provinciale. Il pensionato pu f2 riscuotere presso qualsiasi ufficio pagatore dell'ente prescelto, mentre le variazioni interne allo stesso ente sono gestite direttamente dall'ente senza intervento della Sede INPS. Dal 2003 cambia anche la rendicontazione, che diventa analitica per tutti i pagamenti, con indicazione di data, luogo, modalit e0 e soggetto che ha riscosso, e si riduce da 90 a 60 giorni la validit e0 del pagamento.
Nuovi criteri di gestione delle modalit e0 di pagamento delle pensioni
Nuovi criteri di gestione delle modalit�e0 di pagamento delle pensioni
La circolare disciplina il nuovo assetto del servizio di pagamento delle pensioni a partire dal gennaio 2003. L'intervento punta a rendere il pagamento pi�f9 flessibile per i pensionati, a semplificare la gestione degli archivi e a rafforzare il contenuto informativo della rendicontazione verso l'INPS.
Finalit�e0 dell'intervento
L'obiettivo dichiarato �e8 quello di superare il precedente vincolo provinciale nell'individuazione dell'ufficio pagatore, consentendo la riscossione in qualsiasi sportello dell'ente prescelto, sull'intero territorio nazionale. La nuova impostazione, inoltre, elimina una serie di attivit�e0 gestionali oggi svolte dalle Sedi INPS e attribuisce direttamente agli enti pagatori la gestione delle variazioni interne.
Modalit�e0 di pagamento attuali e superamento del vincolo provinciale
Nella situazione precedente, le pensioni venivano poste in pagamento presso l'ufficio postale o bancario richiesto dall'interessato e, di regola, corrisposte con cadenza mensile, salvo i casi di importo esiguo per i quali era prevista la periodicità semestrale o annuale. Il sistema era basato su una codifica degli uffici pagatori collegata alla provincia e richiedeva che l'ufficio scelto fosse ubicato nella provincia di residenza del pensionato.
Con le nuove regole, tale vincolo viene superato. Ogni sportello postale o bancario viene definito a livello nazionale e il pensionato può riscuotere presso un qualsiasi ufficio pagatore, indipendentemente dalla provincia di residenza o di gestione della pensione. La liquidazione e la gestione della pensione restano comunque di competenza della struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.
Archivio unico nazionale degli uffici pagatori
La circolare prevede la realizzazione di un archivio unico nazionale degli uffici pagatori, che sostituisce la precedente gestione provinciale. Gli enti pagatori ricevono e aggiornano direttamente, tramite funzioni via Internet protette da PIN, i dati dei propri sportelli.
Questo nuovo assetto consente:
- di semplificare la gestione degli uffici pagatori;
- di rendere immediatamente utilizzabili i nuovi sportelli bancari e postali;
- di ridurre il carico di lavoro delle Sedi provinciali INPS;
- di rendere possibile la circolarit�e0 del pagamento all'interno del medesimo ente pagatore.
Rimangono in capo alla Direzione generale dell'Istituto la gestione dell'archivio delle banche convenzionate, le operazioni derivanti da acquisizioni, fusioni o cessioni di sportelli fra istituti diversi e la memorizzazione degli uffici pagatori di Cassa Sede e degli stati esteri.
Gestione delle variazioni e nuovo flusso operativo
Le variazioni interne allo stesso ente pagatore, come il cambio di filiale, la modifica della modalit�e0 di riscossione o la variazione del conto corrente o del libretto di risparmio, vengono gestite direttamente dall'ente. Non �e8 quindi pi�f9 necessario l'intervento della Sede INPS per i passaggi all'interno dello stesso circuito.
Per le nuove liquidazioni e per le pensioni trasferite da altro ente, il primo pagamento contiene le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato, insieme alla modalit�e0 prescelta. Per i pagamenti successivi, l'INPS trasmette solo l'indicazione dell'ente pagatore, lasciando all'ente stesso la gestione dello sportello e della modalit�e0 concreta di pagamento.
La circolare segnala inoltre che, per i cambi di sportello richiesti dal pensionato presso lo stesso ente, i primi cambi disposti dal gennaio 2003 possono essere soddisfatti con effetto dalla mensilit�e0 di marzo 2003; successivamente, le richieste presentate entro il giorno 15 del mese producono effetti dalla mensilit�e0 successiva.
Codifica degli uffici pagatori e uffici particolari
Il nuovo archivio usa una codifica unica nazionale:
- per gli istituti di credito, codice ABI e codice CAB;
- per gli uffici postali, codice ABI 07601 e frazionario.
Gli enti convenzionati non devono pi�f9 richiedere una codifica all'INPS per l'apertura di nuovi sportelli, ma devono semplicemente memorizzare nel sistema le coordinate del nuovo ufficio pagatore.
La circolare disciplina anche gli uffici pagatori "particolari", attribuendo codici specifici a uffici di cassa sede, enti creditizi, banche con convenzioni particolari, stati esteri e casse estere. Sono riportate in allegato 2 le relative tabelle di codifica, con distinzione anche per gruppi individuati dai primi due caratteri del codice CAB.
Aggiornamento del data base pensioni e dell'archivio locale DS78
Per le pensioni gi�e0 in essere al rinnovo 2003, il vecchio codice ufficio pagatore memorizzato in GP1AC01 resta come dato storico e non viene pi�f9 modificato. In occasione dell'estrazione della rata di gennaio 2003, le procedure aggiornano il data base pensioni registrando i nuovi codici ABI e CAB o frazionario corrispondenti al precedente valore di GP1AC01.
Lo stesso criterio vale per l'archivio locale DS78, che al rinnovo 2003 memorizza le informazioni con le nuove modalit�e0, conservando il dato storico e registrando le coordinate bancarie o postali per le nuove liquidazioni e per le variazioni di ufficio pagatore.
Modalit�e0 di acquisizione per nuove liquidazioni e variazioni
Per le pensioni di nuova liquidazione le informazioni di pagamento devono essere acquisite indicando:
- codice ABI;
- codice CAB o frazionario;
- modalit�e0 di pagamento.
Per le variazioni su pensioni in essere, le Sedi restano competenti soltanto nei casi in cui sia previsto il cambio di ente pagatore. Anche in tali ipotesi, l'acquisizione deve avvenire con l'indicazione di ABI, CAB o frazionario e modalit�e0.
Nuove modalit�e0 di predisposizione dei flussi di pagamento
I flussi dei mandati di pagamento di gennaio 2003 continueranno temporaneamente a riportare le informazioni ABI e CAB. Le regole di abbinamento del pagamento non vengono modificate.
A regime, la circolare stabilisce che:
- il flusso delle nuove liquidazioni conterr�e0 tutte le informazioni, cio�e8 ABI, CAB e modalit�e0;
- il flusso mensile ordinario conterr�e0, per la generalit�e0 delle pensioni, il solo codice ABI;
- per le pensioni con variazione di ufficio pagatore o localizzate presso uffici particolari saranno indicati anche CAB e modalit�e0.
Rendicontazione analitica dei pagamenti
Dal 1�b0 gennaio 2003 gli enti pagatori devono rendicontare analiticamente tutti i pagamenti. La rendicontazione deve consentire la memorizzazione, per ciascun pagamento, della modalit�e0 effettiva di riscossione, della data e, per i pagamenti in contanti, dell'identit�e0 del soggetto che ha riscosso (pensionato, delegato o tutore).
La circolare evidenzia che questa innovazione permette:
- alle Sedi di verificare autonomamente la legittimit�e0 dei pagamenti riferiti al mese di decesso;
- l'eliminazione delle attivit�e0 manuali di richiesta, ricerca e riscontro;
- il controllo della correttezza delle commissioni addebitate dagli enti pagatori, tenuto conto che tali importi sono differenziati in funzione della modalit�e0 di pagamento.
Nella documentazione allegata �e8 precisato che, per i pagamenti in conto corrente e per le emissioni di assegno circolare, la data di pagamento viene indicata al 1�b0 del mese; per i pagamenti in contanti, invece, viene indicata la data effettiva.
Memorizzazione e consultazione dei dati
Al momento dell'emissione dei mandati di pagamento vengono memorizzate le informazioni di emissione, consultabili tramite la procedura AGENDA1. Le informazioni relative alle modalit�e0 di esecuzione del pagamento sono invece registrate al momento della rendicontazione e rese visibili con la stessa procedura.
Data di validit�e0 del pagamento
La circolare riduce da 90 a 60 giorni il termine di validit�e0 del pagamento, cio�e8 il periodo entro il quale l'ente pagatore trattiene il pagamento prima di restituirlo all'INPS se non riscosso. La riduzione viene giustificata con la maggiore circolarit�e0 del sistema e con l'esigenza di diminuire i tempi di eliminazione delle pensioni e il numero di pagamenti disposti dopo il decesso del pensionato.
Comunicazioni agli enti pagatori e fase di avvio
Agli enti pagatori sono state inviate lettere riepilogative delle nuove modalit�e0. In allegato 3 sono riportate le comunicazioni formali indirizzate a Poste Italiane e agli istituti di credito, nelle quali si confermano le variazioni procedurali e le date di decorrenza.
Per l'avvio operativo, la circolare richiama anche il messaggio n. 283 del 4 dicembre 2002, con cui si impone alle Sedi l'allineamento dell'archivio uffici pagatori su AS/400 entro il 6 dicembre 2002, quale passaggio necessario per il rilascio della nuova procedura.
Allegati e contenuto tecnico
Gli allegati contengono:
- le istruzioni per l'allineamento del vecchio archivio uffici pagatori;
- le tabelle di codifica degli uffici di cassa sede, degli stati esteri, delle casse estere, degli enti creditizi, delle convenzioni particolari e degli uffici particolari INAIL;
- le lettere di comunicazione agli enti pagatori con il riepilogo delle modifiche procedurali.
Nel complesso, la circolare introduce un modello pi�f9 centralizzato e flessibile, con forte riduzione degli adempimenti in capo alle Sedi INPS e con maggiore tracciabilit�e0 dei pagamenti pensionistici.
Punti principali
Superamento del vincolo provinciale e circolarit e0 del pagamento
Dal gennaio 2003 il pensionato pu f2 scegliere qualsiasi ufficio pagatore sul territorio nazionale, senza pi f9 il limite della provincia di residenza. La gestione delle variazioni all'interno dello stesso ente pagatore (Poste o banca) viene affidata direttamente all'ente, realizzando la completa circolarit e0 del pagamento entro il medesimo circuito.
Archivio unico nazionale degli uffici pagatori
Viene realizzato un archivio unico nazionale degli uffici pagatori, con codifica nazionale per banche e Poste. Gli uffici pagatori non sono pi f9 gestiti su base provinciale dalle Sedi, ma vengono aggiornati direttamente dagli enti pagatori tramite funzioni Internet con PIN. Restano in carico alla Direzione generale gli uffici di cassa sede, gli stati esteri e le operazioni connesse a fusioni, acquisizioni o cessioni di sportelli.
Aggiornamento del data base pensioni e archivio DS78
Per le pensioni in essere al rinnovo 2003 il vecchio codice ufficio pagatore GP1AC01 resta come dato storico, mentre in occasione della rata di gennaio 2003 vengono registrati i nuovi codici ABI e CAB o frazionario dal nuovo archivio. Anche l'archivio locale DS78 viene aggiornato secondo le nuove modalit e0, mantenendo il dato storico e memorizzando le coordinate nuove per le pensioni di nuova liquidazione e per i cambi di ufficio pagatore.
Acquisizione dei dati per nuove liquidazioni e variazioni
Per le pensioni di nuova liquidazione le informazioni di pagamento devono essere acquisite indicando ABI, CAB o frazionario e modalit e0. Per le variazioni su pensioni in essere restano a carico delle Sedi solo i casi in cui cambia l'ente pagatore; anche in tali ipotesi devono essere acquisiti ABI, CAB o frazionario e modalit e0.
Nuove modalit e0 di rendicontazione
Dal 1 b0 gennaio 2003 gli enti pagatori devono rendicontare analiticamente tutti i pagamenti. La rendicontazione consente di memorizzare per ogni pagamento le modalit e0 effettive di riscossione, la data e, per i contanti, l'identit e0 di chi ha riscosso. Ci f2 elimina le richieste manuali di ricerca e riscontro e consente alle Sedi di verificare autonomamente i pagamenti del mese di decesso.
Riduzione del termine di validit e0 del pagamento
La validit e0 del pagamento viene ridotta da 90 a 60 giorni, in coerenza con la maggiore circolarit e0 del servizio. La misura mira a ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni, i pagamenti disposti dopo il decesso e i tempi di riaccredito.
Allineamento iniziale e codifiche particolari
Con il messaggio n. 283 del 4 dicembre 2002 viene richiesto alle Sedi l'allineamento immediato dell'archivio uffici pagatori su AS/400 entro il 6 dicembre 2002. La circolare riporta inoltre le codifiche speciali per uffici di cassa sede, stati esteri, casse estere, enti creditizi, convenzioni particolari e uffici particolari INAIL, indicate in allegato 2.
Decorrenza e fase transitoria
Per i flussi di gennaio 2003 sono ancora presenti le informazioni ABI e CAB. A regime, i flussi delle nuove liquidazioni conterranno tutte le informazioni, mentre il flusso mensile ordinario conterr e0 di regola il solo ABI, salvo i casi di variazione di ufficio pagatore o di localizzazione presso uffici particolari, nei quali saranno indicati anche CAB e modalit e0.
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