Circolare numero 178 del 12-12-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro che operano con modello DM10 per il conguaglio di fine anno 2002, indicando che le operazioni possono essere effettuate con la denuncia di dicembre 2002 o, in alternativa, con quella di gennaio 2003 senza oneri accessori. Vengono disciplinate le principali fattispecie interessate: decontribuzione dei premi di risultato, applicazione del massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell'1%, elementi variabili della retribuzione, erogazioni liberali, fringe benefit e operazioni societarie. Per ciascun istituto sono richiamati presupposti normativi, criteri di calcolo, casi particolari e codici da utilizzare in denuncia.
Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali
Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono eseguire a fine anno 2002 in materia contributiva e assistenziale. Le istruzioni riguardano i soggetti che operano con modello DM10 e definiscono sia il quadro generale dei termini sia le regole specifiche per i principali istituti che possono richiedere rettifiche di imponibile o di contribuzione.
Ambito, finalità e termini operativi
Le operazioni di fine anno sono rese necessarie, in particolare, per:
- la corretta quantificazione dell'imponibile contributivo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997;
- l'applicazione delle aliquote corrette;
- l'imputazione all'anno di competenza degli elementi variabili della retribuzione, per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia di gennaio 2003.
La circolare precisa che, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio possono essere effettuate:
- con la denuncia di competenza di dicembre 2002, con scadenza 16 gennaio 2003;
- oppure con la denuncia di competenza di gennaio 2003, con scadenza 17 febbraio 2003.
In entrambi i casi non sono dovuti oneri accessori, purché si seguano le modalità specifiche previste per ciascuna fattispecie.
Decontribuzione dei premi di risultato
La prima parte della circolare è dedicata al regime di decontribuzione degli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, collegati a incrementi di produttività, qualità e competitività. Il regime deriva dall'art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, ed è richiamato dall'art. 6, lett. e), del D.Lgs. n. 314/1997.
Il meccanismo prevede che gli importi erogati, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, destinato alle gestioni pensionistiche di legge. Dal 2002 il beneficio opera entro un tetto pari al 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento.
La circolare precisa inoltre che:
- il contributo di solidarietà non è dovuto quando le somme sono destinate alla previdenza complementare;
- se solo una parte è destinata alla previdenza complementare, il contributo si applica sulla parte residua;
- sulla quota destinata a previdenza complementare non si applica neppure il contributo di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 314/1997;
- per usufruire del regime speciale, i contratti devono essere depositati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione entro 30 giorni dalla stipula.
La decontribuzione riguarda la retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997, e quindi incide sull'intero complesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro può applicare la decontribuzione al momento dell'erogazione, determinando in via presuntiva il tetto annuo, oppure rinviare la verifica alla fine dell'anno. In quest'ultimo caso può essere necessario il ricalcolo di prestazioni come malattia e maternità.
Sono poi trattati alcuni casi particolari:
- anticipazioni su erogazioni contrattuali: la decontribuzione può essere applicata se è prevista una verifica successiva degli obiettivi e l'erogazione potrebbe anche non spettare;
- erogazioni mensili o orarie, come l'elemento economico territoriale dell'edilizia: la decontribuzione può essere effettuata mensilmente, con conguaglio a fine anno;
- erogazioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto: ai fini del tetto si assume la retribuzione contrattuale dell'anno precedente, mentre il limite percentuale si applica al momento dell'erogazione.
In sede di conguaglio, se la decontribuzione è stata operata in corso d'anno, il datore di lavoro deve confrontare la retribuzione presunta con quella effettiva. Se la retribuzione effettiva è superiore a quella presunta, aumenta il tetto di decontribuzione; se è inferiore, il tetto diminuisce. La circolare indica i codici da usare:
- M930 per il contributo di solidarietà del 10%;
- M931 per il conguaglio del contributo di solidarietà quando la retribuzione effettiva aumenta il tetto;
- L931 per il recupero del contributo di solidarietà quando la retribuzione effettiva riduce il tetto;
- D000 e A000 per l'indicazione delle variazioni di imponibile nel caso di conguaglio effettuato con la denuncia di gennaio 2003.
La circolare riporta anche esempi numerici di calcolo e ribadisce che, se il conguaglio è operato a gennaio 2003, occorre evidenziare separatamente le partite che hanno determinato la diminuzione o l'aumento dell'imponibile del mese.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
La seconda parte riguarda il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano optato per il sistema contributivo. Per il 2002 il massimale è pari a 78.507,00 euro.
Il massimale si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992. La circolare ricorda che:
- il massimale non è frazionabile a mese;
- nei rapporti di lavoro successivi le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale;
- nei rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano e ciascun datore deve operare tenendo conto delle informazioni fornite dal lavoratore;
- in caso di coesistenza tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, le retribuzioni da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi di collaborazione ai fini del massimale.
Se nel corso dell'anno è stato versato IVS sulla parte eccedente il massimale, il recupero avviene in sede di conguaglio con il codice L952, preceduto dalla dicitura "RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE". Lo stesso codice si utilizza anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai Fondi sostitutivi o alle gestioni speciali INPS.
Anche in questo caso le aziende possono effettuare il conguaglio con la denuncia di dicembre 2002 o con quella di gennaio 2003. Se il recupero è effettuato a dicembre 2002, l'imponibile da rettificare va indicato con codice H400 e la dicitura "RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE"; se il recupero è effettuato a gennaio 2003, va utilizzato il codice H500 con la dicitura "RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE". In entrambi i casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e contributi dovuti.
La circolare chiarisce inoltre che gli elementi variabili della retribuzione assolti con la denuncia di gennaio 2003 non incidono sul massimale 2002, ma si considerano retribuzione di gennaio 2003. Se il superamento del massimale si verifica per effetto di tali elementi, essi sono imputati all'anno 2003 e non al 2002.
Contributo di solidarietà del 2% sulla previdenza complementare
La circolare affronta poi il regime del contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore sulla parte eccedente il massimale, destinata al finanziamento della previdenza complementare. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000 alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi pensione, il quadro normativo è divenuto meno lineare, e sono in corso approfondimenti ministeriali per stabilire se l'obbligo di versamento sia ancora attuale e quale sia la corretta base imponibile.
In attesa dei chiarimenti, le aziende devono applicare provvisoriamente il contributo del 2% con codice M921, ferma restando la possibilità di restituzione ove l'interpretazione adottata dovesse risultare successivamente errata.
Contributo aggiuntivo IVS dell'1%
È richiamato anche il contributo aggiuntivo IVS dell'1% previsto dall'art. 3-ter della legge n. 438/1992 per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, dovuto sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2002 tale fascia è fissata in 36.093,00 euro annui, pari a 3.008,00 euro mensili.
La circolare ribadisce il criterio della mensilizzazione: se nel mese la retribuzione imponibile supera 3.008,00 euro, sull'eccedenza si versa l'1% con i codici previsti per ciascuna gestione.
Sono distinti:
- i codici di versamento ordinario: M950, B980, X950, X960, X970, X980, X990;
- i codici di conguaglio nel quadro B/C: M951, B981, X951, X961, X971, X981, X991;
- i codici di recupero nel quadro D: L951, L981, L941, L961, L971, L981, L991.
Anche per questo istituto il conguaglio può essere effettuato a dicembre 2002 o a gennaio 2003. La circolare segnala inoltre che, in caso di rapporti successivi o simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini della verifica della soglia e che, nel caso di modifica del regime pensionistico obbligatorio del lavoratore nel corso dell'anno, il datore deve regolare il regime cessato e poi quello nuovo, con conguaglio finale sul fondo di appartenenza al termine dell'anno.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare dedica una sezione agli elementi variabili della retribuzione disciplinati dal D.M. 7 ottobre 1993, in base al quale le variazioni intervenute nel mese possono essere considerate negli adempimenti e nei versamenti del mese successivo, purché nell'anno solare vi sia corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.
Sono elencati, tra gli altri, i seguenti elementi:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di diaria o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
- indennità per riposi di allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni della retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerati assimilabili anche l'indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti. La circolare precisa che ferie non godute e straordinari devono essere letti anche alla luce dei successivi chiarimenti richiamati nel testo.
Per le variazioni di dicembre 2002 con adempimenti in gennaio 2003, i datori devono utilizzare i codici:
- A000 per aumento della retribuzione imponibile;
- D000 per diminuzione della retribuzione imponibile;
- F000 e G000 per i fondi speciali di previdenza;
- F010 e G010 per le prestazioni in conto capitale.
Ai fini della posizione assicurativa e contributiva, tali elementi sono imputati per competenza a dicembre 2002; ai fini contributivi, invece, sono considerati retribuzione di gennaio 2003. Per questo devono essere riportati anche nella certificazione CUD/2003 e nella dichiarazione modello 770/2003.
La sistemazione contributiva degli elementi variabili deve avvenire nel mese successivo a quello cui si riferiscono, ma le aziende possono comunicare le partite anche con le denunce di febbraio 2003, fermo restando l'obbligo di versamento o recupero in gennaio 2003.
Erogazioni liberali e fringe benefit
La circolare richiama il regime delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze, che non concorrono al reddito se non superano 258,23 euro per periodo d'imposta. Tale soglia, per effetto dell'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, rileva anche ai fini dell'imponibile previdenziale.
In sede di conguaglio, se le erogazioni complessive, anche considerando quelle di precedenti datori di lavoro, superano il limite, il datore che effettua il conguaglio deve:
- portare in aumento della retribuzione imponibile la parte eccedente il limite non assoggettata a contribuzione;
- trattenere al lavoratore la differenza della quota contributiva a suo carico non trattenuta in misura corretta.
Se, invece, nel corso dell'anno le erogazioni sono state già assoggettate a contribuzione, il datore deve operare in senso opposto:
- portare in diminuzione della retribuzione imponibile l'importo non imponibile fino a 258,23 euro che è stato assoggettato a contribuzione;
- rimborsare al lavoratore la differenza della quota a suo carico trattenuta in eccesso.
La circolare tratta poi i fringe benefit: il valore di beni e servizi non concorre al reddito solo se complessivamente non supera 258,23 euro nel periodo d'imposta; oltre tale soglia, l'intero valore diventa imponibile. Ai fini previdenziali, in caso di superamento, l'azienda che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati, tenendo però conto di quanto eventualmente erogato da precedenti datori di lavoro ai fini della verifica del limite.
Viene inoltre ricordato che, per i prestiti ai dipendenti, il valore del compenso in natura va determinato con riferimento al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno.
Operazioni societarie
L'ultima parte riguarda le operazioni societarie che comportano il trasferimento dei lavoratori ex art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità. In tali casi, il datore di lavoro subentrante può effettuare il conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno, con riferimento a tutti gli istituti esaminati nella circolare, compresi decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.
La circolare, quindi, fornisce un quadro organico delle rettifiche da operare a fine anno 2002 e dei codici DM10 da utilizzare, con particolare attenzione alla corretta imputazione temporale delle retribuzioni e al coordinamento tra imponibile, contribuzione e benefici agevolativi.
Punti principali
Termini e modalità generali del conguaglio
Le operazioni di conguaglio di fine anno possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2002, con scadenza 16 gennaio 2003, oppure con quella di gennaio 2003, con scadenza 17 febbraio 2003, senza aggravio di oneri accessori. La circolare precisa che ciò vale per i datori di lavoro che operano con DM10 e che le modalità operative variano a seconda della fattispecie interessata.
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare riepiloga il regime di decontribuzione degli importi previsti dalla contrattazione aziendale o di secondo livello, correlati a incrementi di produttività, qualità e competitività. Il beneficio è soggetto a contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro e opera entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore; non si applica sulla quota destinata a previdenza complementare. Sono disciplinati i casi di anticipazioni, erogazioni mensili, erogazioni a dipendente cessato e le operazioni di conguaglio quando la retribuzione presunta differisce da quella effettiva, con indicazione dei codici M930, M931, L931, D000 e A000.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo, il massimale annuo per il 2002 è pari a 78.507,00 euro. Oltre tale limite si versano solo le contribuzioni minori, con codice tipo contribuzione 98. Sono richiamate le regole sul cumulo delle retribuzioni in caso di rapporti successivi o simultanei e la non cumulabilità, ai fini del massimale, tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa. In caso di versamenti eccedenti, il recupero avviene con codice L952 e, se il conguaglio è effettuato con la denuncia di gennaio 2003, la quota di imponibile si evidenzia con codice H500; se con dicembre 2002, con codice H400.
Contributo di solidarietà del 2% sulla previdenza complementare
La circolare richiama la disciplina della parte di contribuzione eccedente il massimale annuo destinata alla previdenza complementare e il correlato contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore. Poiché sono in corso approfondimenti ministeriali sull'effettiva persistenza dell'obbligo dopo le modifiche normative in materia di deducibilità fiscale, le aziende interessate sono invitate ad applicarlo provvisoriamente con codice M921, salvo diritto alla restituzione in caso di successivi chiarimenti contrari.
Contributo aggiuntivo IVS dell'1%
Per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, resta dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell'1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2002 la soglia è 36.093,00 euro annui, pari a 3.008,00 euro mensili. Sono indicati i codici di versamento e conguaglio per le diverse gestioni: M950, B980, X950, X960, X970, X980, X990 per il versamento; M951, B981, X951, X961, X971, X981, X991 per il conguaglio; L951, L981, L941, L961, L971, L981, L991 per il recupero. È inoltre disciplinato il caso di modifica del regime pensionistico obbligatorio nel corso dell'anno.
Elementi variabili della retribuzione
Gli elementi variabili della retribuzione, quali straordinari, diaria o missione, indennità di malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, giornate per donazione sangue, riduzioni per infortuni INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore, possono essere imputati al mese successivo a quello di competenza. Per gli eventi di dicembre 2002 con adempimenti in gennaio 2003 vanno usati i codici A000, D000, F000, G000, F010 e G010; tali elementi sono di competenza dicembre 2002 ai fini della posizione assicurativa, ma di gennaio 2003 ai fini contributivi e devono essere considerati in CUD/2003 e 770/2003.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Le erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze e i fringe benefit non concorrono al reddito solo se non superano 258,23 euro nel periodo d'imposta; oltre tale soglia l'importo è integralmente imponibile. In sede di conguaglio, se il valore complessivo supera il limite anche per effetto di importi erogati da precedenti datori di lavoro, l'azienda deve assoggettare a contribuzione l'intero valore e regolare gli eventuali differenziali già trattenuti o non trattenuti, con riferimento anche ai prestiti ai dipendenti per la determinazione del compenso in natura.
Operazioni societarie
Nelle operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ex art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante può effettuare il conguaglio dei contributi sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno, anche con riguardo a decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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