Circolare numero 180 del 12-12-2002
SOMMARIO: E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2003. Il rinnovo degli ordinativi è stato effettuato applicando la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,4 per cento. Sono state applicate le nuove modalità di tassazione previste dal disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003). Vengono descritte le modalità di tassazione cumulata delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2003 e del Mod. ObisM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il completamento del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2003 e illustra le principali regole applicate: perequazione automatica, rinnovo delle prestazioni INVCIV, trasformazioni al compimento dei 65 anni, revisione sanitaria, assegni di invalidità, incremento fino a 516,46 euro, abolizione del contributo di solidarietà e nuove regole sul cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. Ampia parte del testo è dedicata alla riforma della tassazione IRPEF per il 2003, con nuove aliquote, deduzioni, detrazioni, trattamento delle addizionali regionali e comunali, conguagli e modalità di certificazione fiscale (CUD 2003 e Mod. ObisM). Sono inoltre riepilogate le istruzioni operative per le Sedi e le dichiarazioni di responsabilità per alcune prestazioni INVCIV.
Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2003 e relative novità su perequazione, tassazione e prestazioni INVCIV
Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2003
La circolare descrive le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2003 e, contestualmente, gli effetti applicativi delle principali novità normative e gestionali intervenute in materia previdenziale, fiscale e assistenziale. Il documento interessa sia le pensioni ordinarie sia una vasta serie di prestazioni INVCIV, con numerosi richiami operativi per le Sedi.
Perequazione automatica e importi pensionistici
Per il rinnovo 2003 è stata applicata una perequazione automatica previsionale del 2,4% sulle pensioni, sulla base del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002. Il medesimo decreto conferma inoltre nella misura del 2,7% l'aumento di perequazione automatica già applicato in via previsionale per l'anno 2002.
Gli importi dei trattamenti minimi per il 2002 e 2003, nonché le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti, sono riportati nell'allegato 2. La circolare precisa che restano applicabili le disposizioni dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che impongono il calcolo della rivalutazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e da enti diversi, per ciascun pensionato.
Le procedure centrali hanno inoltre applicato la perequazione del 2,4% anche agli importi dovuti a soggetti diversi dal pensionato nei piani gestiti con la procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti", in particolare per:
- M4, assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5, assegno alimentare per figli;
- M6, assegno alimentare per ex coniuge.
Con lo stesso coefficiente è stato perequato anche l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per il piano N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Prestazioni INVCIV: rinnovo, perequazione e misure specifiche
Le pensioni, gli assegni e le indennità in pagamento a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono stati rinnovati dal 1° gennaio 2003 con le percentuali comunicate dal Ministero dell'Interno:
- pensioni e assegni aumentati del 2,4%;
- indennità aumentate del 2,23%;
- limiti di reddito per il diritto alla pensione dei ciechi civili e dei sordomuti aumentati del 2,4%.
Dal 1° gennaio 2003 l'indennità di comunicazione per i sordomuti è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità, in applicazione dell'emendamento all'articolo 28 del disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003).
Per l'indennità di frequenza, il messaggio n. 239 del 2 ottobre 2002 ha introdotto nuove fasce di gestione:
- fascia 47: indennità di frequenza;
- fascia 97: interruzione dell'indennità;
- fascia 49: indennità valida dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno;
- fascia 50: indennità valida per l'intero anno.
In sede di rinnovo:
- con fascia 49 l'indennità viene disposta da gennaio a giugno, sospesa automaticamente da luglio a settembre e riattivata da ottobre;
- con fascia 50 l'indennità viene disposta per tutto l'anno.
La circolare ricorda inoltre che, con messaggio n. 249 del 22 ottobre 2002, è stata rilasciata la procedura per richiedere le autocertificazioni di iscrizione al corso di studi utili alla proroga dell'indennità di frequenza.
Talassemia major, passaggio ad assegno sociale e revisioni sanitarie
Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001 per lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, classificate nelle fasce INVCIV 70 e 71, sono state rinnovate adeguandone l'importo al trattamento minimo.
Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2003, le prestazioni sono state ricalcolate attribuendo l'importo dell'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età, ma solo se negli archivi risultano memorizzati i dati reddituali necessari. In mancanza di tali dati, le prestazioni devono essere ricostituite a cura della Sede; in assenza di aggiornamenti reddituali, resta l'erogazione con il vecchio importo.
Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, gli importi sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione, per evitare indebite erogazioni. Sono tuttavia mantenute in pagamento le prestazioni per le quali la revisione è prevista dopo il compimento del 65° anno di età. Nei casi in cui la prestazione debba tornare in pagamento, la Sede deve confermare la revisione con la procedura REVSAN e attivare la ricostituzione d'ufficio.
Assegni di invalidità e pensioni ai superstiti
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione non opera per i titolari che abbiano già perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per il successivo ripristino del pagamento è necessario l'intervento della Sede con segnalazione tramite procedura REVSAN e ricostituzione d'ufficio.
Per le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare e scadenti nel 2003, il rinnovo è stato effettuato con importo mensile perequato fino al mese antecedente la perdita del diritto e importo pari a zero dal mese di perdita. Se il diritto permane, ad esempio per qualità di studente o di inabile, la pensione deve essere ricostituita; in caso di cessazione del diritto, la Sede deve eliminare la pensione e liquidare i ratei di tredicesima maturati.
Aumento fino a 516,46 euro e contributo di solidarietà
La circolare richiama l'articolo 28 del disegno di legge n. 3200, che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 in tema di incremento delle pensioni dei soggetti disagiati fino a 516,46 euro. In particolare, viene chiarito che:
- l'incremento, comprensivo di eventuale maggiorazione sociale, non può superare la differenza tra 516,46 euro e il trattamento minimo, la pensione sociale o l'assegno sociale;
- l'incremento spetta anche ai ciechi civili titolari della relativa pensione;
- per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro sono aumentati nella stessa misura dell'incremento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Gli importi 2003 sono stati calcolati sulla base di tale interpretazione. L'incremento è stato riconosciuto anche ai soggetti che raggiungono l'età prevista nel corso del 2003 e che al 31 dicembre 2002 avevano diritto alla maggiorazione sociale o all'aumento dell'assegno sociale o della pensione sociale, utilizzando i dati reddituali e contributivi già presenti nel database.
Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 37 della legge n. 488/1999 sulla quota eccedente il massimale annuo non è più operante dal 2003.
Cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro
La circolare applica le nuove disposizioni del disegno di legge finanziaria 2003 sull'abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. Dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.
I requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento. Le pensioni di anzianità che rispettano tali condizioni sono quindi totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo dal 1° gennaio 2003, con conseguente eliminazione della quota di incumulabilità e cessazione della relativa trattenuta per i soggetti che avevano comunicato attività autonoma.
Tassazione delle pensioni per il 2003: nuova IRPEF, deduzioni e detrazioni
La circolare dedica una parte molto ampia alla tassazione delle pensioni per il 2003, che è stata ridefinita in base all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria 2003. Le novità principali sono:
- nuove aliquote e nuovi scaglioni di reddito;
- introduzione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione;
- nuova no tax area fino a 7.500 euro di redditi di pensione in presenza delle condizioni previste;
- salvaguardia fino a 7.800 euro per i casi in cui il reddito sia composto solo da pensione, abitazione principale e terreni entro 185,92 euro;
- nuova disciplina delle detrazioni d'imposta per alcune categorie di reddito;
- mantenimento delle detrazioni per familiari a carico senza modifiche.
Le aliquote dell'articolo 11 del TUIR vengono portate a:
- 23% fino a 15.000 euro;
- 29% oltre 15.000 e fino a 29.000 euro;
- 31% oltre 29.000 e fino a 32.600 euro;
- 39% oltre 32.600 e fino a 70.000 euro;
- 45% oltre 70.000 euro.
È introdotto l'articolo 10-bis del TUIR, che prevede una deduzione base di 3.000 euro, aumentata in presenza di specifiche tipologie di reddito fino a un massimo collegato alla progressività dell'imposizione; la deduzione può arrivare, in funzione dei casi, a 4.500 euro, 4.000 euro o 1.500 euro ulteriori rispetto alla base, con una formula di proporzione rispetto al limite di 26.000 euro. L'allegato 2 contiene le tabelle aggiornate.
La circolare distingue inoltre le varie fasce di reddito per la tassazione 2003 e chiarisce il funzionamento della deduzione e delle detrazioni nei casi in cui la pensione sia già soggetta alla cosiddetta "vecchia" detrazione per spese di produzione. Sono riportati esempi numerici e i relativi effetti sui campi del database pensioni, in particolare GP3EDTZRCN, GP3CEIMP, GP3T35EDTI, GP3EIRPIML e GP3EIRPIMN.
Detrazioni per familiari a carico e normalizzazione dei codici fiscali
La finanziaria 2003 non modifica le detrazioni per i familiari a carico. La circolare precisa però che, nel rinnovo 2002, tali detrazioni erano state inizialmente riconosciute nella misura prevista per il 2001; per le pensioni non ricostituite nel corso del 2002 è stata quindi operata la rideterminazione per l'anno 2002 nella misura prevista dalla legge n. 448/2001, con i relativi conguagli sulla prima rata del 2003.
In occasione del rinnovo sono stati inoltre "normalizzati" i codici di detrazione d'imposta, con inserimento della ricorrenza di gennaio 2003 nel campo GP3CLCDTI e applicazione di criteri di azzeramento o conferma dei diversi codici relativi a detassazione per estero, spese di produzione, deduzione, coniuge e figli a carico, esenzione in presenza di soli redditi di pensione/abitazione/terreni, e altre voci.
Tassazione congiunta e rapporti con altri redditi
Per l'anno 2003 non sono stati effettuati nuovi abbinamenti fiscali; le pensioni risultate abbinabili sono state contrassegnate con un flag di ricostituzione d'ufficio per il ricalcolo automatico. Restano disabbinate le pensioni collegate a pensioni di altri enti per le quali non siano stati comunicati al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi al 2001.
La circolare disciplina anche la tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite: dal gennaio 2003 queste quote sono tassate come redditi assimilati al lavoro dipendente, con deduzione di 7.500 euro rapportata ai mesi di corresponsione e applicazione delle nuove aliquote progressive. Le detrazioni, se spettanti, devono essere attribuite dalla Sede con la procedura di rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo.
Addizionale regionale e comunale IRPEF
L'addizionale regionale all'IRPEF per il 2002 è stata determinata sulla base dei dati di consuntivo e trattenuta nel corso del 2003 in 11 mensilità; se l'importo annuo è inferiore a 5,50 euro, il recupero avviene in unica soluzione. Per le Regioni che non hanno adottato modifiche dell'aliquota, si applica lo 0,9%; per Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria si applicano le leggi regionali richiamate nell'allegato 7.
Anche l'addizionale comunale per il 2002 è determinata sulla base del consuntivo e recuperata in 11 mensilità, con recupero in unica soluzione sotto la soglia di 5,50 euro. L'allegato 1 contiene l'elenco dei Comuni e delle aliquote per il 2002; il CUD riporta il codice catastale del Comune, la denominazione con la sigla della provincia e l'aliquota approvata.
Determinazione dei dati fiscali a consuntivo e conguagli
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche apportate dalle Sedi con la procedura di cui alla circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazione trasmesse con procedura SIMA;
- delle variazioni inviate dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche automatiche della procedura centrale di pagamento dei conguagli.
L'allegato 9 dettaglia le modalità di rideterminazione per i conguagli gestiti con le procedure ARTE, RIBOT, interessi legali e rivalutazione monetaria, benefici combattentistici per Trento e Bolzano, oneri deducibili, piani di recupero centrali e altri recuperi. Sono indicati anche i codici di destinazione delle certificazioni fiscali e i campi del database da utilizzare.
I conguagli da rinnovo comprendono:
- IRPEF a debito o a credito;
- recuperi richiesti dalla Sede sui rimborsi IRPEF;
- addizionali regionali e comunali;
- contributo di solidarietà.
La gestione operativa prevede la memorizzazione sull'archivio CONGUAGLI e la ripresa al momento dell'estrazione della rata mensile. I conguagli IRPEF a credito sono corrisposti con la rata di gennaio 2003; quelli a debito sono trattenuti in due rate di gennaio e febbraio, salvo importi non superiori a 6 euro, che si recuperano in un'unica soluzione. Le addizionali vengono recuperate in 11 mensilità.
Periodicità dei pagamenti e mandati
A seguito della perequazione, sono stati rideterminati i limiti per la corresponsione anticipata:
- rate annuali anticipate per importi mensili fino a 5 euro;
- rate semestrali anticipate per importi mensili superiori a 5 euro e fino a 60 euro;
- rate mensili anticipate per importi mensili superiori a 60 euro.
I mandati di pagamento per gennaio 2003 sono stati resi disponibili per Poste Italiane S.p.A. e per gli istituti bancari; gli importi sono consultabili con la procedura AGENDA1. Le nuove modalità di memorizzazione degli uffici pagatori saranno oggetto di altra circolare.
Certificazione fiscale CUD 2003 e modello ObisM
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello CUD 2003, da consegnare agli interessati entro il 31 marzo 2003. I CUD vengono spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL; per le situazioni con detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge, il CUD è spedito insieme al modello DETR04.
Per ogni pensionato viene emesso un unico modello ObisM contenente tutte le pensioni e le principali informazioni di pagamento, detrazione e trattenuta. Il modello riporta:
- i dati del pensionato e dell'eventuale delegato o tutore;
- l'ufficio pagatore;
- gli importi mensili di ciascuna pensione;
- la perequazione automatica previsionale 2003 e le fasce applicate;
- l'eventuale importo aggiuntivo corrisposto a dicembre 2002;
- i redditi 1999, 2000 e 2001 e i relativi effetti;
- la composizione del primo pagamento 2003 con tutti i conguagli;
- le addizionali regionali e comunali;
- gli importi anche in lire, oltre che in euro.
Il modello viene inviato al domicilio del pensionato o, in presenza di tutore, al suo indirizzo; viene inviato anche ai titolari con trattenute tali da non porre la pensione in pagamento e a chi percepisce anche rendita INAIL con pagamento unificato.
Dichiarazioni di responsabilità INVCIV
Ai titolari di indennità di accompagnamento INVCIV viene inviato il modello ICRIC01, da restituire entro il 31 marzo 2003, per dichiarare la permanenza o meno del requisito di non ricovero gratuito in istituto. Ai titolari di assegno mensile INVCIV viene inviato il modello ICINC01, anch'esso da restituire entro il 31 marzo 2003, per dichiarare la permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.
Le dichiarazioni possono essere presentate o spedite alle ASL, ai Comuni o alle Prefetture, a seconda del territorio. Le dichiarazioni non sono richieste ai disabili intellettivi e minorati psichici per i quali sia già memorizzato il codice 4 nel campo GP1AJ11, essendo in tale caso già stato presentato il certificato medico previsto dalla legge.
Indicazioni operative finali
La circolare richiama le Sedi a intervenire con tempestività sulle situazioni anomale, in particolare sulle ricostituzioni d'ufficio, sulle pensioni sospese e sulle revisioni sanitarie. Invita inoltre le strutture territoriali a informare i pensionati utilizzando stampa, radio, televisione e incontri con patronati e sindacati, in considerazione della rilevanza delle novità introdotte per il 2003.
Punti principali
Perequazione automatica e rinnovo dei trattamenti pensionistici
Per il 2003 è stata applicata una perequazione automatica previsionale del 2,4%, confermando per il 2002 l'aumento del 2,7% già applicato in via provvisoria. Il rinnovo tiene conto anche del cumulo dei trattamenti erogati da INPS ed enti diversi, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 448/1998. Le procedure hanno applicato il 2,4% anche ai pagamenti ridotti o disgiunti (M4, M5, M6) e all'importo "Altra pensione" per il piano N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Prestazioni INVCIV: perequazione, indennità di comunicazione e indennità di frequenza
Le pensioni, assegni e indennità INVCIV sono state rinnovate dal 1° gennaio 2003 con aumento del 2,4% per pensioni e assegni, del 2,23% per le indennità e del 2,4% per i limiti di reddito dei ciechi civili e dei sordomuti. L'indennità di comunicazione per i sordomuti è stata aumentata di 41 euro mensili per 12 mensilità. Per l'indennità di frequenza sono state introdotte nuove fasce di gestione (47, 97, 49, 50) con sospensione automatica nei mesi estivi per la fascia 49 e per l'intero anno per la fascia 50; è stata inoltre prevista la procedura per le autocertificazioni di iscrizione ai corsi di studio.
Rinnovo per talassemia major, passaggio a assegno sociale e controlli sanitari
Le indennità per lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (fasce 70 e 71) sono state rinnovate adeguandole al trattamento minimo. Per gli invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2003, le prestazioni sono state ricalcolate attribuendo l'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età, se presenti i dati reddituali necessari; in mancanza, la Sede deve ricostituire la prestazione. Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono state azzerate dal mese successivo alla scadenza, salvo i casi in cui la revisione è prevista dopo il 65° anno o debba essere riattivata con procedura REVSAN.
Assegni di invalidità e prestazioni ai superstiti
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono stati sospesi mediante azzeramento dalla data di scadenza del triennio, salvo i titolari che hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare che scade nel 2003 sono state rinnovate con importo perequato fino al mese antecedente la perdita del diritto e con importo zero dal mese della perdita; la Sede deve eliminare la pensione o ricostituirla se viene documentato il permanere del diritto come studente o inabile, corrispondendo anche i ratei di tredicesima maturati in caso di cessazione.
Incremento fino a 516,46 euro e cumulo pensione-lavoro
La circolare recepisce l'interpretazione autentica dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 contenuta nel disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003), chiarendo limiti e criteri per l'incremento delle pensioni dei soggetti disagiati fino a 516,46 euro. L'incremento è stato attribuito anche a chi compie l'età prevista nel 2003 e aveva titolo alla maggiorazione sociale o all'aumento della pensione/assegno sociale al 31 dicembre 2002. È inoltre cessata dal 2003 l'operatività del contributo di solidarietà sulla quota eccedente il massimale. Dal 1° gennaio 2003 è stata estesa la totale cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione alla decorrenza originaria della pensione.
Nuova tassazione IRPEF per il 2003
La parte più ampia della circolare riguarda la riforma fiscale applicata ai rinnovi 2003: nuove aliquote IRPEF per scaglioni, introduzione della deduzione per assicurare la progressività, no tax area fino a 7.500 euro, salvaguardia fino a 7.800 euro per specifiche situazioni pensionistiche, nuove detrazioni per pensionati e per altri redditi, e conferma delle detrazioni per familiari a carico. Sono indicati i criteri di calcolo, i codici di memorizzazione nei campi del database pensioni e gli effetti sulla tassazione delle pensioni, anche in caso di tassazione congiunta.
Addizionali regionale e comunale, conguagli e certificazioni fiscali
L'addizionale regionale e quella comunale relative al 2002 sono state determinate sulla base della certificazione fiscale a consuntivo e recuperate nel 2003 in 11 mensilità, salvo importi annui inferiori a 5,50 euro da recuperare in unica soluzione. La circolare riepiloga le modalità di conguaglio IRPEF a debito/credito, conguagli per contributo di solidarietà e addizionali, nonché i codici utilizzati in fase di estrazione della rata. Sono inoltre illustrate la certificazione CUD 2003, da consegnare entro il 31 marzo 2003, e il modello ObisM, unico per ciascun pensionato, contenente tutte le pensioni, i conguagli, le trattenute fiscali e le informazioni sulla perequazione.
Istruzioni operative per le Sedi e dichiarazioni INVCIV
Alle Sedi è richiesto di procedere rapidamente alla sistemazione delle posizioni evidenziate come ricostituzioni d'ufficio, di gestire correttamente le pensioni sospese e di attivare le procedure REVSAN per i casi di revisione sanitaria confermata. Per le prestazioni INVCIV con indennità di accompagnamento e assegno mensile sono inviate le dichiarazioni di responsabilità ICRIC01 e ICINC01, da restituire entro il 31 marzo 2003, con indicazione dei soggetti abilitati a riceverle e delle eccezioni per i disabili intellettivi o minorati psichici. La circolare invita infine le Sedi a diffondere le informazioni ai pensionati tramite stampa, incontri con patronati e sindacati e altri strumenti locali.
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