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Circolare

Circolare numero 181 del 16-12-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 78 del D.lgs. 151/2001 sulla riduzione degli oneri di maternità per gli eventi successivi al 1° luglio 2000, con focus sulle modalità di conguaglio da parte dei datori di lavoro che utilizzano il DM10/2. Vengono distinte le somme entro il tetto annuale a carico dello Stato da quelle eccedenti, con specifici codici di denuncia e regole per eventuali recuperi o restituzioni. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti, mentre per CUD e 770 non sono previste modifiche.

Riduzione degli oneri di maternità: istruzioni contabili e variazione piano dei conti

Riduzione degli oneri di maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001

La circolare disciplina il trattamento contabile e le modalità di conguaglio delle indennità di maternità previste dall'art. 78 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per i datori di lavoro che utilizzano il modello DM10/2. L'intervento riguarda la quota di prestazioni di maternità posta a carico del bilancio dello Stato entro un tetto annuale rivalutato ISTAT, distinto dall'assegno di maternità di cui all'art. 75 del medesimo testo unico.

Ambito di applicazione e limite annuale

La norma si applica ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, purché sia riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria. Per tali eventi, il complessivo importo della prestazione dovuta, se inferiore al limite, oppure una quota fino al limite se la prestazione è pari o superiore, è posto a carico dello Stato. Il tetto è rivalutato ogni 1° gennaio sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I massimali indicati in circolare sono i seguenti:

  • 2000: lire 3.000.000, pari a euro 1.548,58;
  • 2001: lire 3.078.000, pari a euro 1.589,65;
  • 2002: euro 1.632,58.

Adempimenti dei datori di lavoro nel DM10/2

A decorrere dagli eventi dal 1° gennaio 2003, ovvero per eventi anteriori per i quali sia ancora in corso la corresponsione dell'indennità, i datori di lavoro devono distinguere, per ciascun dipendente in congedo di maternità obbligatoria, la quota rientrante nel limite annuale e quella eccedente.

Per le somme che rientrano nel tetto:

  • devono essere esposte in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10/2;
  • deve essere riportata la dicitura "ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001";
  • deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M053".

Per le somme eccedenti il limite:

  • continuano a essere indicate con le consuete modalità;
  • vanno riportate al rigo 53 del quadro D.

La circolare precisa inoltre che, nella determinazione del tetto, devono essere considerate anche le somme corrisposte nell'anno precedente in relazione allo stesso evento.

Restituzioni, recuperi e regolarizzazioni

Per l'eventuale restituzione di somme a titolo di maternità, la procedura varia in base al rapporto tra importo e limite dell'art. 78.

Se l'importo rientra nel limite:

  • si utilizza uno dei righi in bianco dei quadri B/C del DM10/2;
  • si indica la dicitura "rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001";
  • si utilizza il codice "E780".

Se l'importo è superiore al limite:

  • la quota fino a concorrenza dell'eccedenza va indicata con il codice "E776" secondo le consuete modalità;
  • l'eventuale somma residua va riportata con il codice "E780".

Le aziende che, con riferimento alla denuncia contributiva del mese di gennaio 2003, non siano in grado di operare secondo tali istruzioni possono procedere a sistemazione in base alla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Modelli CUD e 770

Per la compilazione dei modelli CUD e 770, Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS, la circolare afferma espressamente che non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina precedente.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Sul piano contabile, gli importi delle indennità di maternità contraddistinti con il codice "M053" nei modelli DM10/2 devono essere imputati:

  • al conto "GAX 30/12", se di competenza degli anni precedenti;
  • al conto "GAX 30/72", se di competenza dell'anno in corso.

I recuperi relativi a tali importi, esposti con il codice "E780", vanno imputati al conto "GAX 24/31", già istituito con precedente messaggio e successive integrazioni.

Le somme eccedenti il limite annuale, indicate al rigo 53 del quadro D, sono rilevate ai conti:

  • "PTP 30/11", se di competenza degli anni precedenti;
  • "PTP 30/71", se di competenza dell'anno in corso.

L'eventuale recupero di tali somme, evidenziato con il codice "E776", va imputato al conto "PTP 24/31".

L'allegato 2 riporta le variazioni al piano dei conti, con l'istituzione del conto "GAX 30/12" e la messa a disposizione delle Sedi del conto "GAX 30/72" già esistente.

Punti principali

Ambito della riduzione degli oneri di maternità

L'art. 78 del D.lgs. 151/2001 sostituisce la disciplina precedente della legge 488/1999 e stabilisce che, per parti, adozioni o affidamenti successivi al 1° luglio 2000 e coperti da tutela previdenziale obbligatoria, una quota della prestazione di maternità è posta a carico del bilancio dello Stato entro un importo massimo annuale rivalutato ISTAT. La circolare chiarisce che tale misura è distinta dall'assegno di maternità di cui all'art. 75 del T.U., per il quale era già stata emanata altra istruzione.

Importi massimi annuali

La circolare riporta i massimali annuali della quota posta a carico dello Stato: 2000 lire 3.000.000 (euro 1.548,58), 2001 lire 3.078.000 (euro 1.589,65), 2002 euro 1.632,58. Il limite va rivalutato ogni 1° gennaio sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Conguaglio da parte dei datori di lavoro

Per gli eventi dal 1° gennaio 2003, o per eventi anteriori ancora in pagamento, i datori di lavoro che operano con il sistema DM10/2 devono distinguere, per ciascun dipendente in congedo, la parte di indennità rientrante nel tetto annuale da quella eccedente. Le somme entro il limite vanno esposte nel quadro D con la dicitura "ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001" e il codice M053; le somme eccedenti restano indicate con le consuete modalità al rigo 53 del quadro D. Nella determinazione del tetto devono essere considerate anche le somme corrisposte nell'anno precedente per lo stesso evento.

Restituzioni e recuperi

Per eventuali restituzioni di somme a titolo di maternità, se l'importo rientra nel limite dell'art. 78, si utilizza uno dei righi in bianco dei quadri B/C con la dicitura "rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001" e il codice E780; se l'importo supera il limite, si utilizza il codice E776 per la parte eccedente e il residuo con E780. Per le aziende che non possono effettuare la denuncia di gennaio 2003 secondo le nuove istruzioni, è consentita la regolarizzazione secondo la deliberazione n. 5 del 26/3/1993, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Modelli CUD e 770

Per la compilazione dei modelli CUD e 770, parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS, la circolare precisa che non vi sono novità rispetto alla disciplina precedente.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Gli importi con codice M053 sono imputati al conto GAX 30/12 se di competenza di anni precedenti, oppure al conto GAX 30/72 se di competenza dell'anno in corso. I recuperi con codice E780 sono imputati al conto GAX 24/31. Le somme eccedenti il limite annuo, indicate al rigo 53 del quadro D, sono rilevate ai conti PTP 30/11 o PTP 30/71, a seconda della competenza, e l'eventuale recupero con codice E776 è imputato al conto PTP 24/31. L'allegato 2 introduce il conto GAX 30/12 e rende movimentabile il conto GAX 30/72 per le Sedi.

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