Sentenza n. 11301/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento a. del D.D.G. del 30.6.2025, Rep. n. 749, adottato dal Direttore Generale del “Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo” presso il Ministero della cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 13, comma 1, (Imprese di produzione teatrale); b. dell'afferente Verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025 denominato “DG-S|30/06/2025|VERBALE 37” (doc. 2) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/06/2025|VERBALE 37 - Allegato Utente 1 (A01)” (doc. 3), allegata al predetto verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025 (a pag. 20 è presente la scheda del ricorrente); c. del D.D.G. del 30.7.2025, Rep. n. 1200 adottato dal Direttore Generale del “Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo” presso il Ministero della cultura, con cui è stata decretata la definitiva non ammissione dell'organismo ricorrente in relazione all'istanza di riesame dallo stesso ritualmente presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, rep. n. 749; d. dell'afferente Verbale n. 8/2025 del 29.7.2025, denominato “DG-S|30/07/2025|VERBALE 48” doc. 5) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva per il teatro; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/07/2025|VERBALE 48 - Allegato Utente 1 (A01) (doc. 6) allegata al verbale n. 8/2025 citato. e. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 (doc. 7), recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 - 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente. f. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027; g. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente, e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione ai contributi FNSV 2025-2027, confermata in sede di riesame, con i relativi verbali e valutazioni della Commissione Consultiva per il Teatro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del 30 giugno 2025, il verbale della Commissione del 4-5 giugno 2025, la successiva decisione di riesame del 30 luglio 2025 e il relativo verbale del 29 luglio 2025, nonché il D.M. n. 463/2024, deducendo violazione degli artt. 3 e 12 l. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., difetto assoluto o insufficienza di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e manifesta irragionevolezza. In particolare, ha contestato la genericità dei criteri e dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica, sostenendo che il voto numerico non consentisse di comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione, soprattutto con riguardo alla qualità della direzione artistica, alla qualità del personale artistico, all’innovatività del progetto e agli obiettivi di riequilibrio territoriale e sostegno all’occupazione giovanile. Ha inoltre lamentato la motivazione meramente standardizzata del rigetto dell’istanza di riesame, il peggioramento del punteggio rispetto alla precedente tornata 2022-2024 e la mancata motivazione del distacco dalla precedente valutazione positiva. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata verbalizzazione del confronto tra i commissari e delle operazioni collegiali, sostenendo che tale carenza determinasse l’inesistenza o nullità dei verbali e dell’intera procedura. Il Ministero ha eccepito anche l’irricevibilità per tardiva impugnazione del primo decreto, ritenendo il successivo decreto di riesame meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha soprasseduto sull’eccezione di irricevibilità, poiché il gravame era comunque infondato nel merito. Quanto alla motivazione e alla predeterminazione dei criteri, ha ritenuto legittimo il sistema previsto dal D.M. n. 463/2024: la qualità artistica è articolata in assi, obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni o indicatori, ciascuno inserito in una griglia con punteggi massimi predeterminati. Tale articolazione delimita l’ambito della discrezionalità tecnica e consente di ricostruire l’iter valutativo anche mediante il solo voto numerico. Per il settore delle imprese di produzione teatrale, la Tabella 4 dell’Allegato B individua specifici indicatori relativi alla direzione artistica, al personale artistico, alla qualità e innovatività del progetto, alle strategie di comunicazione e sviluppo dei pubblici, alla capacità gestionale e ai progetti nazionali o internazionali. La contestazione della qualità della direzione artistica è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare manifesta illogicità, poiché il parametro non riguarda il solo curriculum del direttore artistico, ma la sua capacità di tradurre l’esperienza professionale in un progetto attuale, concreto e coerente con gli obiettivi del decreto. Le precisazioni dell’Avvocatura sono state qualificate come chiarimento interpretativo del criterio, non come integrazione postuma della motivazione. Il TAR ha inoltre escluso che il precedente punteggio favorevole imponesse una specifica motivazione del successivo risultato negativo: le procedure di assegnazione dei contributi hanno natura comparativa e l’esito può variare in relazione ai progetti concorrenti, alla composizione della Commissione, ai criteri applicati e alle risorse disponibili. Quanto alla fase di riesame, il giudice ha ritenuto che essa costituisca una fase eventuale e procedimentalizzata, diretta a verificare se l’istanza motivata contenga elementi obiettivi tali da giustificare la revisione della precedente valutazione, senza imporre la riapertura dell’istruttoria o una nuova valutazione. È quindi legittimo un provvedimento confermativo motivato dal mancato rinvenimento di contenuti utili e sufficienti a modificare punteggi e giudizi. Il secondo motivo è stato respinto perché le riunioni risultavano documentate da verbali sottoscritti. Non è necessario verbalizzare ogni dettaglio del confronto interno né i singoli apprezzamenti dei commissari, ove la decisione collegiale finale sia documentata e assunta all’unanimità. Le valutazioni individuali possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale, mentre la verbalizzazione deve riportare gli aspetti essenziali e significativi delle operazioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore del Ministero; nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è assolto quando, nell’ambito di una valutazione tecnica fondata su criteri sufficientemente dettagliati, il voto numerico consente di ricostruire il percorso logico seguito dall’amministrazione.
art. 12 l. 241/1990
I criteri e le modalità per l’attribuzione di vantaggi economici devono essere predeterminati; nel caso concreto tale esigenza è soddisfatta dalla griglia ministeriale articolata in indicatori e punteggi massimi.
art. 5, comma 1, D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
La valutazione della qualità artistica è espressa mediante punteggio numerico sulla base delle griglie dell’Allegato B, con soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti.
art. 5, comma 2, D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l’organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia.
La disposizione introduce una fase eventuale di riesame, senza imporre la riapertura dell’istruttoria o la riformulazione della valutazione; la Commissione può confermare i punteggi se non emergono elementi obiettivi per modificarli.
art. 9, comma 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112
I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi.
La norma costituisce la base legislativa dei criteri ministeriali di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare e fare proprie, mediante motivazione per relationem, argomentazioni contenute in una precedente sentenza della stessa Sezione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione della trattazione di merito a breve, senza definire in sede cautelare le questioni dedotte.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Ha costituito la base per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli organismi ammessi al contributo, individuati come controinteressati.
Massime di principio
- Quando una procedura comparativa per l’attribuzione di contributi pubblici utilizza una griglia articolata in criteri, obiettivi, indicatori o fenomeni e predetermina per ciascuno un punteggio massimo, il sistema può ritenersi sufficientemente dettagliato; il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione tecnica se consente, anche mediante la comparazione complessiva dei progetti, di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione.
- La valutazione della qualità della direzione artistica non deve necessariamente coincidere con la notorietà o il curriculum del direttore artistico, ma può riguardare la coerenza e la capacità di tradurre l’esperienza professionale in un progetto attuale, concreto e conforme agli obiettivi della disciplina di finanziamento.
- Nelle procedure periodiche e comparative di assegnazione di risorse pubbliche, il precedente esito favorevole conseguito da un progetto non attribuisce un diritto alla conferma del medesimo punteggio o del finanziamento. L’esito può variare in ragione dei progetti concorrenti, delle risorse disponibili, della composizione dell’organo valutatore e delle condizioni della singola tornata.
- La fase di riesame prevista dalla disciplina di una procedura di finanziamento, se configurata come verifica eventuale su istanza motivata dell’interessato, obbliga la Commissione a esaminare l’istanza ma non a riaprire l’istruttoria o a rinnovare la valutazione; è legittima la conferma dei punteggi quando non emergano elementi obiettivi utili alla loro modifica.
- La verbalizzazione di un organo collegiale non deve riportare ogni dettaglio del confronto interno o delle valutazioni individuali, ma deve documentare le operazioni essenziali e la decisione finale. In assenza di una specifica prescrizione contraria, i giudizi dei singoli commissari possono essere assorbiti nella valutazione collegiale, soprattutto quando questa sia assunta all’unanimità.
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