Sentenza del 19/01/2018 n. 1301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo che non fosse stato validamente notificato entro i termini previsti. In particolare, ha dedotto l'irregolarità della notificazione effettuata il 24 dicembre 2009 presso la sede sociale, poiché la cartolina di ricevimento riportava una stampigliatura e una sigla illeggibile, senza una sottoscrizione chiara, e sembrava indicare la consegna a una società diversa dalla destinataria. Ha inoltre sostenuto che il ricorso, notificato il 23 febbraio 2010, fosse tempestivo, assumendo quale data di effettiva conoscenza quella del 29 dicembre 2009. In subordine, ha censurato la motivazione apparente della CTR e l'eventuale violazione dei termini per l'accertamento ICI.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza della CTR, ritenendo apodittica l'affermazione secondo cui la notificazione fosse corretta e irrilevante la qualità del soggetto che aveva ricevuto l'atto. La CTR non aveva verificato adeguatamente l'identificazione della sede legale della destinataria, i rapporti tra le società coinvolte e l'eventuale esistenza di prassi o accordi interni per la ricezione degli atti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione a una società deve rispettare le modalità previste per la consegna presso la sede legale, ma il giudice deve verificare concretamente che il luogo e il soggetto ricevente siano effettivamente collegati alla società destinataria.
Art. 149 c.p.c.
Notificazione a mezzo del servizio postale
La notificazione postale deve consentire di verificare con sufficiente certezza la consegna dell'atto al destinatario o a un soggetto legittimato a riceverlo.
Legge n. 482 del 1982, artt. 4 e 7
Disciplina della notificazione degli atti a mezzo del servizio postale
Le formalità della consegna e della documentazione dell'avvenuta notificazione devono essere rispettate e possono incidere sulla validità dell'atto notificato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 36
Art. 36, comma 2, n. 4: contenuto e motivazione della sentenza
La sentenza tributaria deve indicare in modo comprensibile le ragioni della decisione e rispondere alle questioni rilevanti prospettate dalle parti.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, fornendo una decisione effettiva e non meramente apparente.
Cass., Sezioni Unite, n. 24148 del 2013
Il vizio di insufficiente motivazione ricorre quando sia obiettivamente carente il procedimento logico che ha condotto il giudice alla decisione.
Una motivazione è insufficiente quando non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice sulla base degli elementi acquisiti.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
Termini per l'accertamento dei tributi locali
La questione dei termini di accertamento è stata prospettata dalla contribuente, ma non è stata esaminata dalla Corte di cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo sulla motivazione della sentenza.
Art. 3, comma 3, Legge n. 212 del 2000
Statuto dei diritti del contribuente
La norma è stata richiamata in relazione ai termini dell'attività impositiva, ma la Corte non ha formulato una decisione di merito su tale profilo.
Massime di principio
- Quando la validità di una notificazione a una società è contestata, non basta affermare che l'atto è stato consegnato presso una sede: occorre verificare e motivare l'effettiva coincidenza del luogo con la sede della destinataria.
- La persona che materialmente riceve l'atto può essere rilevante, soprattutto quando la consegna risulta effettuata a una società diversa o quando la documentazione postale non identifica chiaramente il ricevente.
- Una motivazione giudiziale meramente apodittica, che non esamini le contestazioni specifiche della parte e non spieghi i rapporti tra le società coinvolte, può comportare la cassazione della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.
- L'esistenza di rapporti societari, appartenenza a un gruppo o prassi interne di ricezione della corrispondenza può incidere sulla validità della notificazione, ma deve essere concretamente accertata e adeguatamente illustrata dal giudice.
- Se la Corte di cassazione accoglie una censura processuale o motivazionale senza decidere il merito, la causa viene normalmente rinviata al giudice competente per un nuovo esame; le altre questioni possono restare assorbite.
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