Sentenza n. 264/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n°42/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 42/2024, relativa al pagamento di € 500,00 per la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligo di riconoscerle il beneficio di € 500,00 previsto per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha allegato o provato l'avvenuto adempimento o altra causa estintiva, modificativa o impeditiva della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse all'Amministrazione provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto nel giudicato presupposto per l'anno scolastico 2021/2022.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stata richiamata dal giudicato presupposto quale base per la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicato per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla norma è stato ritenuto presupposto per poter procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che la ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombeva sull'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'Amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua rituale notificazione, il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge.
- Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione, secondo l'art. 2697 c.c., dimostrare l'avvenuto adempimento oppure i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato; la mancata costituzione o la mancata allegazione di tali circostanze impedisce di superare la pretesa esecutiva.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta appartenente all'Amministrazione debitrice, quando opera nell'ambito delle proprie funzioni dirigenziali, non ha diritto a un compenso aggiuntivo; la disciplina prevista per le ottemperanze relative alle condanne da equa riparazione può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →