Sentenza n. 5604/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 00099/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano che aveva respinto l’impugnazione del diniego di riconoscimento di un contributo pari al 75% della spesa corrente ammessa per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione aveva chiesto alla Provincia un contributo pari al 75% della spesa corrente ammessa per l’anno 2024, sostenendo di rientrare tra gli enti che svolgono attività di assistenza sanitaria a favore di persone affette da malattie croniche, pazienti oncologici, persone con gravi patologie invalidanti, persone affette da malattie rare o persone con patologie complesse. La Provincia aveva riconosciuto soltanto il contributo ordinario del 50%, ritenendo non dimostrata la prevalenza e specificità dell’attività sanitaria richiesta per la misura maggiorata. L’associazione ha appellato la sentenza di primo grado deducendo: la natura non discrezionale del potere amministrativo, vincolato dai criteri previamente stabiliti; la sussistenza dei presupposti per il contributo del 75%; l’irrilevanza dello svolgimento di ulteriori attività; l’assenza di necessità di individuare specificamente le categorie di malati assistiti; la disparità di trattamento rispetto ad altre associazioni; la riconducibilità delle attività svolte all’assistenza sanitaria; l’erroneità della qualificazione come innovativa della successiva delibera provinciale che aveva incluso le attività di tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario. La Provincia ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata la censura sulla natura del potere, poiché la Provincia aveva applicato i criteri oggettivi previamente fissati dalla delibera, che costituivano autovincolo amministrativo. Ha escluso che l’associazione avesse provato i presupposti per il contributo maggiorato: l’art. 3, comma 4, dei criteri richiedeva che l’attività principale fosse svolta in ambito sanitario e sul territorio provinciale, mentre dallo statuto emergeva una pluralità eterogenea di finalità e l’attività sanitaria risultava prevalentemente informativa, nonché priva della necessaria specificità rispetto alle categorie di malati indicate per il contributo del 75%. Il Collegio ha precisato che lo svolgimento di attività ulteriori non è di per sé ostativo, ma deve comunque risultare la prevalenza dell’attività sanitaria e, per la misura maggiorata, la specifica assistenza alle categorie contemplate dalla disciplina. Ha escluso la rilevanza della disparità di trattamento, perché non può essere invocata da chi non possiede i requisiti per il beneficio e perché la disparità non è deducibile a fronte di una questione di corretta interpretazione e applicazione dei criteri normativi. Ha ritenuto che il riferimento all’assistenza previsto dalla disciplina riguardasse l’assistenza sanitaria, anche in ragione del richiamo all’assistenza riabilitativa, preventiva e terapeutica. Ha inoltre considerato irrilevanti il richiamo ai livelli essenziali di assistenza e altri atti provinciali relativi a specifiche patologie, non idonei a provare la prevalenza e specificità dell’attività svolta. La successiva modifica del 2024 è stata qualificata come innovativa, non interpretativa, poiché le attività di tutela dei diritti in ambito sanitario costituiscono un quid aliud rispetto all’assistenza sanitaria specifica prevista dalla disciplina precedente e non rappresentano una delle possibili interpretazioni del testo originario. Le spese del grado sono state compensate. È stata revocata l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondata la domanda per difetto dei presupposti del beneficio.
Norme richiamate
art. 81 l.p. n. 7/2001
Autorizza la Giunta provinciale a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati operanti nel settore sanitario, per il perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale e delle relative azioni programmate.
art. 1 delibera della Giunta provinciale n. 954 del 7 novembre 2023
Individua i settori di intervento cui sono destinati i contributi provinciali in ambito sanitario.
art. 2 delibera della Giunta provinciale n. 954 del 7 novembre 2023
Individua nei soggetti operanti nel settore della sanità i beneficiari dei contributi.
art. 3, comma 1, delibera della Giunta provinciale n. 954 del 7 novembre 2023
Prevede contributi fino al 50% della spesa ammessa per gli enti rientranti nelle categorie individuate e operanti nelle attività sanitarie specificate.
art. 3, comma 2, delibera della Giunta provinciale n. 954 del 7 novembre 2023
Consente il contributo fino al 75% della spesa ammessa per i soggetti del comma 1 che svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria specifica a favore di determinate categorie di malati.
art. 3, comma 4, delibera della Giunta provinciale n. 954 del 7 novembre 2023
Richiede che gli enti beneficiari svolgano l’attività principale in ambito sanitario e sul territorio provinciale; tale requisito vale anche per i soggetti che chiedono il contributo maggiorato.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017
Definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, ma è stato ritenuto non rilevante per la controversia, disciplinata dai criteri provinciali specifici.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Consente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando risultino insussistenti i relativi presupposti.
art. 14 allegato 2 c.p.a.
Richiamato in relazione all’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando una disciplina di contribuzione pubblica predetermina criteri oggettivi per l’accesso a una misura agevolativa, tali criteri costituiscono autovincolo per l’amministrazione, che deve applicarli senza che ciò trasformi automaticamente il beneficio in un diritto spettante in presenza di requisiti non provati.
- Per ottenere un’agevolazione pubblica di carattere eccezionale, il privato ha l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina applicabile, inclusi quelli relativi alla prevalenza e alla specificità dell’attività svolta.
- Quando una misura contributiva ordinaria è maggiorata in favore di enti che assistono specifiche categorie di malati, il beneficio maggiorato presuppone non soltanto lo svolgimento generico di attività sanitarie o informative, ma un’attività assistenziale prevalente e specificamente rivolta alle categorie individuate dalla disciplina.
- La circostanza che un ente svolga ulteriori attività non è di per sé ostativa all’accesso al contributo, ma non esonera il richiedente dalla prova che l’attività sanitaria richiesta costituisca l’attività principale e che, per la misura maggiorata, presenti il carattere della specificità previsto dai criteri di finanziamento.
- La disparità di trattamento non può essere utilmente invocata da chi non dimostri di possedere i requisiti sostanziali per il beneficio e, comunque, non può sostituire la corretta interpretazione e applicazione della disciplina attributiva dell’agevolazione.
- Una disposizione successiva è interpretativa soltanto se si limita a esplicitare uno dei significati già ricavabili dal testo originario secondo i comuni criteri ermeneutici; se introduce una categoria di attività ulteriore e diversa rispetto a quelle precedentemente previste, essa ha natura innovativa e non opera retroattivamente.
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