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Sentenza

Sentenza n. 4681/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento in parte qua, della circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025, pubblicata in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di Cittadinanza. Prime istruzioni operative” con la quale vengono qualificati come “italiani per beneficio di legge” i minori registrati o da registrare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992, come modificata dalla legge di conversione del D.L. 36/2025; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202508883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: circolare ministeriale del 28 maggio 2025 recante prime istruzioni operative sulla disciplina della cittadinanza introdotta dalla legge n. 74/2025, nella parte relativa ai minori qualificati come "italiani per beneficio di legge"

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato in parte qua la circolare ministeriale, sostenendo che essa avrebbe illegittimamente istituito una nuova categoria di soggetti, qualificati come "italiani per beneficio di legge", con riferimento ai minori stranieri o apolidi aventi un genitore cittadino italiano per nascita, destinatari della disciplina dei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 4 della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 91/1992, eccesso di potere per straripamento, violazione del principio di legalità e della competenza riservata al Parlamento, assumendo che la circolare avesse limitato o diversamente qualificato lo status di cittadinanza oltre quanto previsto dalla legge. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 117 Cost., sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione ministeriale nella parte in cui avrebbe retrodatato gli effetti limitativi dello status di cittadinanza, e ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all'art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal d.l. n. 36/2025, nella parte in cui considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi sia nato all'estero, anche anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, e possieda altra cittadinanza. Il Ministero dell'Interno ha contestato le censure e chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sulla giurisdizione e sulla legittimazione della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure contro la circolare né la questione di costituzionalità. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha ritenuto che la domanda, nonostante la formale richiesta di annullamento di un atto amministrativo, mirasse in concreto a tutelare il diritto dei minori stranieri o apolidi, figli di cittadini italiani per nascita, all'acquisto o all'accertamento della cittadinanza italiana. La posizione dedotta è stata qualificata come diritto soggettivo, poiché l'acquisto disciplinato dall'art. 4, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 91/1992 richiede l'accertamento di presupposti legali e una dichiarazione di volontà, senza attribuire all'amministrazione margini di discrezionalità, diversamente da quanto avviene per la cittadinanza per concessione. È stata disposta la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 91/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la legge non avrebbe previsto una categoria distinta di cittadini italiani e che la circolare avrebbe ecceduto il contenuto della disciplina legislativa.

  • art. 4, commi 1-bis e 1-ter, l. 91/1992

    Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

    Disciplina ipotesi di acquisto della cittadinanza di diritto, condizionate alla dichiarazione di volontà e alla ricorrenza di ulteriori requisiti legali, senza attribuire all'amministrazione discrezionalità analoga a quella prevista per la cittadinanza per concessione.

  • art. 3-bis l. 91/1992

    È considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza.

    La disposizione è stata indicata dalla ricorrente quale oggetto della questione di legittimità costituzionale; il TAR non ne ha esaminato la legittimità per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e di legittimazione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere determinato in base al petitum sostanziale, considerando non soltanto la domanda formalmente proposta e l'atto impugnato, ma anche la causa petendi, l'oggetto effettivo della controversia e la natura della posizione soggettiva dedotta.
  • Le controversie relative all'acquisto della cittadinanza disciplinato dalla legge, quando richiedono esclusivamente l'accertamento di requisiti legali e l'eventuale manifestazione di volontà dell'interessato, riguardano diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in assenza di discrezionalità amministrativa.
  • La formale impugnazione di una circolare ministeriale non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando la domanda mira sostanzialmente a tutelare il diritto alla cittadinanza e a contestare gli effetti della disciplina legislativa sul relativo status.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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