Sentenza n. 1317/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.204,28, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, notificata in forma esecutiva al Ministero e non impugnata. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Retribuzione Professionale Docenti per il periodo di servizio a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.204,28, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e ha chiesto l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha sostenuto di avere eseguito integralmente la sentenza, producendo documentazione dalla quale risultava il pagamento, in data 26 marzo 2026, dell’importo capitale. In camera di consiglio la ricorrente ha precisato che il pagamento era intervenuto dopo il deposito del ricorso e non comprendeva la maggior somma dovuta a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’inadempimento residuo. Ha rilevato che il pagamento dell’importo capitale di euro 1.204,28 era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, ma che restava insoluta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria prevista dal titolo giudiziale. Tale esecuzione solo parziale ha impedito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio digitale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo gli accessori dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario apicale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese sono state compensate per metà, in ragione dell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, della parte principale dell’obbligazione; per la restante metà, pari a euro 400,00, sono state poste a carico del Ministero, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia obbligata a conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso senza integrale adempimento.
art. 479 c.p.c.
È stato richiamato quale base della notificazione della sentenza in forma esecutiva presso il domicilio digitale dell’Amministrazione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha comprovato la definitività del titolo posto in esecuzione.
art. 7 CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001
È la disposizione contrattuale richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fonte della Retribuzione Professionale Docenti spettante al personale docente ed educativo.
art. 26 c.p.a.
Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza, con possibilità di compensazione in presenza di giustificate ragioni.
art. 92 c.p.c.
È stato richiamato per fondare la compensazione parziale delle spese, giustificata dall’adempimento spontaneo e tardivo della maggior parte dell’obbligazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile chiedere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
- Il pagamento della sola sorte capitale non comporta l’integrale esecuzione di una sentenza di condanna che riconosca anche la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria; finché tali accessori non siano corrisposti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e limitato a una parte dell’obbligazione non elimina l’interesse all’ottemperanza per la parte residua, con conseguente possibilità per il giudice di ordinare l’esecuzione integrale del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’adempimento spontaneo, seppur tardivo, della parte principale dell’obbligazione può costituire ragione di compensazione parziale delle spese di lite, pur permanendo la soccombenza dell’Amministrazione sulla parte dell’obbligo rimasta ineseguita.
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