Cassazione Civile, Ordinanza n. 19065/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. È stato disposto nulla sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare con cui una società si era impegnata a trasferire un complesso immobiliare composto da edifici a diversa destinazione d'uso. La promissaria acquirente agiva per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; la controparte non si opponeva in astratto all'esecuzione in forma specifica, ma subordinava il proprio assenso al rispetto di una clausola del preliminare che prevedeva il subentro dell'acquirente nel rapporto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativo alla gestione del collegamento ferroviario tra l'immobile e la stazione di Castelguelfo. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per il mancato avveramento di tale condizione e la restituzione dell'acconto già ricevuto. Il Tribunale respingeva la domanda ex art. 2932 c.c. e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava, ritenendo non verificata la condizione perché non era stata stipulata una nuova convenzione tra R.F.I. S.p.A. e il promissario acquirente per la gestione del tratto ferroviario. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma successivamente rinunciava al ricorso; la rinuncia veniva accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita immobiliare
art. 15 del contratto preliminare
la clausola veniva invocata quale condizione il cui avveramento era ritenuto necessario per il subentro dell'acquirente nel rapporto ferroviario con R.F.I. S.p.A.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione viene rinunciato e la rinuncia è accettata dalla parte controricorrente, il giudizio di legittimità si estingue.
- Nei contratti preliminari, quando l'esecuzione in forma specifica è subordinata a una condizione pattizia, il mancato avveramento della condizione impedisce l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.; nel caso esaminato, la condizione era stata ritenuta non avverata per l'assenza del subentro convenzionale nel rapporto con il terzo gestore ferroviario.
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