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Ordinanza

Ordinanza n. 3260/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della nota pec del 17/02/2026, con la quale il Dipartimento ha azionato il soccorso istruttorio e del Provvedimento comunicato a mezzo pec in data 04/03/2026 di esclusione e contestuale comunicazione ai sensi degli articoli 7 e ss della legge n. 241/1990, trasmessi entrambi esclusivamente alla pec dell'associazione e non presso il domicilio eletto nelle diffide del 15 e 28 gennaio 2026; - nonché, ove occorrer possa, dell’art. 8 comma 8 dell’Avviso nella parte in cui prevede l’esclusione pur in assenza dei presupposti per giustificare il soccorso istruttorio e di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202605513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di attivazione del soccorso istruttorio e successivo provvedimento di esclusione, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento, nell’ambito di un avviso pubblico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui l’Amministrazione aveva attivato il soccorso istruttorio e il successivo provvedimento di esclusione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della trasmissione degli atti esclusivamente alla PEC dell’associazione e non presso il domicilio eletto nelle precedenti diffide, nonché l’assenza dei presupposti per il soccorso istruttorio e per l’esclusione prevista dall’art. 8, comma 8, dell’Avviso. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né una valutazione analitica dei vizi dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della nota di soccorso istruttorio, del provvedimento di esclusione o della clausola dell’Avviso. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione o altra misura cautelare sull’efficacia degli atti impugnati. Ha fissato per la discussione l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari del processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può provvedere in tal senso senza concedere una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché sospendere l’efficacia dell’atto impugnato o adottare altra misura cautelare.
  • Il provvedimento cautelare che dispone la sollecita fissazione dell’udienza di merito non definisce le censure di legittimità dedotte contro gli atti amministrativi impugnati e non comporta, di per sé, una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sulla fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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