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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36211/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) mancata e manifestamente illogica motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con censura dell'aver qualificato Davide Romeo come semplice teste e non come potenziale indagato; contestazione di discrepanze temporali (orari) rilevati da videosorveglianza e da dichiarazioni, mancati accertamenti (esame medico-legale sull'indagato), e presunta inosservanza/inefficacia delle indagini sulla scena del crimine (locale non sequestrato, tracce eliminate, reperti trovati solo in un accesso successivo, portafoglio non sequestrato). (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Romeo ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., per possibile omissione di soccorso o favoreggiamento, con conseguente necessità di garanzie difensive. (3) vizio di qualificazione giuridica: inosservanza dell'art. 584 cod. pen., sostenendo che il fatto sarebbe omicidio preterintenzionale e non volontario per mancanza del dolo dell'evento mortale. (4) manifesta illogicità in ordine alle esigenze cautelari: contestata la sussistenza del pericolo di fuga e la scelta della custodia carceraria anziché degli arresti domiciliari con controllo elettronico, con richiamo ai legami familiari e al fatto che l'arresto è avvenuto mentre l'indagato era a casa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure essenzialmente reiterative delle censure già svolte in sede di riesame senza confrontarsi con le risposte motivate del Tribunale del riesame. Il Collegio ha confermato la fondatezza del giudizio di gravità indiziaria sulla base di elementi concreti: rinvenimento al polso dell'indagato dell'orologio della vittima e del cellulare della vittima presso la sua abitazione, escoriazione su una nocca dell'indagato, chiazze di sangue sui pantaloni, dichiarazioni coerenti del teste e riscontri dichiarativi di terzi (amica della vittima). Ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Romeo, ritenendo infondati gli argomenti sull'omissione di soccorso e sul favoreggiamento, e ha motivatamente valorizzato la violenza dell'aggressione (colpi in aree vitali, uso di un bastone anche quando la vittima era esanime) come segno di volontarietà dell'azione (dolo eventuale/accettazione del rischio di morte). In punto di esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame: gravità del fatto, precedenti di polizia, disponibilità economiche e beni immobili all'estero come indici del concreto pericolo di fuga; domicilio indicato inidoneo per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) e lett. e))

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e motivazione manifestamente illogica). La Corte ha valutato i motivi secondo queste fattispecie e ritenuto le censure inammissibili/infondati perché reiterative e già adeguatamente motivate dal giudice di merito.

  • art. 63 c.p.p.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata sui fatti qualora emergano elementi che la pongano nella condizione di indagato, con necessità di garanzie difensive. La Corte ha ritenuto insussistenti elementi concreti tali da far decadere utilizzabilità delle dichiarazioni di Romeo.

  • art. 584 c.p.

    Definisce il reato di omicidio volontario. La Corte ha confermato la qualificazione come omicidio volontario ritenendo che la violenza e i colpi a zone vitali dimostrassero la rappresentazione e l'accettazione del rischio di morte, escludendo che si trattasse di semplice omicidio preterintenzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di esposizione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione; la Corte ricorda i limiti della trattazione dei motivi per la motivazione ex art. 173 disp. att.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma sulla comunicazione amministrativa in caso di provvedimenti che non comportano la rimessione in libertà; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al criterio sulle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso e sulla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente colpa grave del ricorrente ma comunque ha imposto la somma stabilita.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette ricorsi che siano in massima parte reiterativi rispetto a quanto già dedotto in sede di merito se non affrontano le risposte motivate fornite dal giudice di merito.
  • Inchieste fondate su riscontri materiali (possesso di beni della vittima, tracce ematiche, lesioni sull'indagato) e dichiarazioni testimoniali coerenti possono costituire grave indizio di colpevolezza anche se non tutte le circostanze risultano pacifiche o del tutto complete.
  • L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 63 c.p.p. richiede elementi concreti e pertinenti che ne dimostrino lo status di indagato o una violazione delle garanzie; semplici incongruenze temporali o omissioni non sono automaticamente sufficienti.
  • Per distinguere omicidio volontario da omicidio preterintenzionale vanno considerate le modalità e l'intensità della condotta: colpi ripetuti a zone vitali e l'uso di armi o strumenti possono essere valutati come manifestazioni di consapevole accettazione dell'eventualità letale (dolo eventuale).
  • La scelta della misura cautelare (carcere vs arresti domiciliari con controllo elettronico) può essere fondata su un giudizio prognostico che valorizzi gravità del fatto, precedenti dell'indagato, disponibilità economiche e beni all'estero e l'idoneità del domicilio indicato; tali ragioni devono essere adeguatamente motivate ma, se presenti, giustificano la custodia cautelare.
  • Critiche difensive che si limitano a proporre mere alternative interpretative dei fatti (es. diversa ricostruzione degli orari, diversa qualificazione giuridica) senza nuovi elementi probatori difficilmente avranno successo in sede di cassazione.

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