Sentenza del 28/10/2015 n. 21994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che i giudici d'appello avessero erroneamente ritenuto perfezionato il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 sulla base della presentazione dell'istanza e del pagamento della prima rata, nonostante il contribuente non avesse pagato tutte le rate dovute. La controversia riguardava una cartella esattoriale per omessi versamenti IRPEF e IRAP relativi all'anno d'imposta 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono di cui all'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle rate previste. Il mancato pagamento delle rate impedisce quindi la definizione agevolata e legittima l'Amministrazione finanziaria a recuperare l'imposta originariamente dovuta. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Il condono produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti.
La disposizione prevede una forma di condono clemenziale, diretta principalmente a eliminare o ridurre le sanzioni e a consentire il pagamento rateale. La definizione non si perfeziona con la sola presentazione dell'istanza o con il pagamento della prima rata, ma richiede il versamento integrale delle somme dovute.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste forme di sanatoria sono state distinte dall'art. 9-bis perché configurano, in generale, condoni premiali o strumenti di definizione caratterizzati da un diverso meccanismo. In particolare, il regime dell'art. 16, relativo alla chiusura delle liti fiscali pendenti, non è automaticamente applicabile al condono dell'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
L'art. 9-bis non richiede una nuova attività di liquidazione dell'Amministrazione, poiché l'importo da versare è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, con gli interessi previsti dalla legge.
D.P.R. n. 602/1973, art. 14
In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo le somme dovute secondo la disciplina applicabile.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- Quando una sanatoria fiscale prevede il pagamento rateale e la legge richiede l'integrale versamento delle rate, il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento completo e tempestivo, salvo una specifica disciplina legislativa diversa.
- Il pagamento della prima rata e la presentazione dell'istanza non bastano necessariamente a estinguere l'obbligazione tributaria: occorre verificare la struttura e la funzione dello specifico condono applicato.
- Non è corretto estendere automaticamente a una diversa sanatoria i principi previsti per altri istituti, anche se entrambi consentono il pagamento rateale.
- Se il contribuente interrompe o omette il pagamento delle rate richieste, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria e procedere alla riscossione coattiva, poiché la definizione agevolata non si è perfezionata.
- Per valutare gli effetti di un condono occorre controllare il testo della norma applicabile, le scadenze, l'eventuale integrale pagamento richiesto e la giurisprudenza specifica relativa a quello stesso istituto.
Testo integrale
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