Sentenza del 10/07/2018 n. 2910 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione a mezzo del servizio postale - norme applicabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione perché l’avviso di ricevimento non riportava una relata specifica né indicava dettagli sulla persona che aveva ricevuto il plico. La questione riguardava quindi l’applicabilità delle formalità previste per le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario rispetto alla notificazione diretta a mezzo posta, nonché la possibilità di considerare l’atto validamente conosciuto dal destinatario.
La decisione
La notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario relative alla consegna dei plichi raccomandati. In assenza di una specifica previsione normativa, non è necessaria una relata di notifica né un’annotazione particolare sull’avviso di ricevimento riguardo alla persona che ha materialmente ricevuto il plico. Quando l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, esso si presume ritualmente consegnato e conosciuto dal destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo fornendo la prova che il destinatario, senza propria colpa, si trovava nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto. Pertanto, la contestazione basata esclusivamente sull’assenza di una relata o dell’indicazione del consegnatario non è sufficiente a invalidare la notificazione.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina le notificazioni a mezzo del servizio postale, ma la notificazione diretta tramite raccomandata segue, per gli aspetti non specificamente regolati, le norme del servizio postale ordinario.
Articolo 140 cod. proc. civ.
È richiamato tra le disposizioni pertinenti in materia di notificazione, ma non impone, nel caso di notificazione diretta tramite raccomandata, la redazione di una relata propria dell’ufficiale giudiziario.
Articolo 1335 cod. civ.
L’atto recettizio si presume conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario. La presunzione è superabile soltanto con la prova che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Articolo 27 delle condizioni generali del servizio postale
Regola le modalità di consegna dei plichi raccomandati secondo la disciplina del servizio postale ordinario.
Articolo 21 d.lgs. 546/1992
Rileva ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso tributario, che presuppone una notificazione validamente perfezionata.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento non è normalmente necessaria una relata di notifica separata, salvo che una specifica norma la richieda.
- L’assenza sull’avviso di ricevimento dell’indicazione dettagliata della persona che ha ricevuto il plico non determina, da sola, l’invalidità della notificazione.
- La consegna del plico all’indirizzo del destinatario fa presumere che l’atto sia giunto nella sua sfera di conoscibilità.
- Chi contesta la notificazione deve dimostrare concretamente di non aver potuto conoscere l’atto per una causa non imputabile a lui; la mera negazione della ricezione o la presenza di irregolarità formali non è sufficiente.
- Per valutare la validità della notificazione occorre distinguere tra notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario e notificazione diretta tramite servizio postale, perché le due modalità possono essere soggette a formalità differenti.
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