Ordinanza n. 3843/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-del sig. -OMISSIS- dal concorso per l'arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con contestuale istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per sospensiva provvedimento di esclusione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.5.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, - del decreto del Comandante dell’Arma Generale dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-recante l'approvazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 1 lett b) del bando di concorso e del verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- recante la graduatoria finale di merito, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria finale e graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso, cui aveva partecipato per i posti riservati ai cittadini italiani ai sensi degli artt. 703, 706 e 707 del d.lgs. n. 66/2010. L'esclusione era motivata dalla mancanza del requisito dell'essere incensurato. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e il relativo verbale, notificando l'atto a uno dei controinteressati inseriti nella graduatoria. La vicenda valorizzata dall'amministrazione riguardava la guida in stato di ebbrezza, con tasso superiore a 1,5 mg/l e causazione di un incidente stradale, per la quale il giudice penale aveva dichiarato estinto il reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, contestandone la legittimità, in particolare quanto alla rilevanza della condotta nonostante l'estinzione del reato e all'adeguatezza della motivazione dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisca all'amministrazione di valorizzare obiettivamente il fatto nell'ambito della procedura concorsuale e nella verifica dei requisiti morali. La messa alla prova e la revisione critica della condotta giustificano l'esonero dalla sanzione penale, ma non rendono automaticamente il candidato idoneo a svolgere funzioni caratterizzate da particolare delicatezza e richiedenti qualità morali più elevate rispetto a quelle richieste al comune cittadino. È stata ritenuta adeguata la motivazione dell'esclusione, poiché la condotta, commessa da un soggetto maggiorenne, è stata considerata non consona alla figura di un futuro carabiniere. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha verificato il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 703 d.lgs. 66/2010
Richiamato, insieme agli artt. 706 e 707, quale base della riserva di posti del concorso destinata ai cittadini italiani.
art. 706 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale disposizione normativa relativa alla riserva di posti per la quale il ricorrente aveva presentato domanda.
art. 707 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale disposizione normativa relativa alla riserva di posti per la quale il ricorrente aveva presentato domanda.
Massime di principio
- L'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova non preclude, nell'ambito di una procedura concorsuale per l'accesso a funzioni particolarmente delicate, la valutazione obiettiva della condotta ai fini dell'accertamento dei requisiti morali del candidato.
- Il positivo svolgimento della messa alla prova esonera il candidato dalla sanzione penale, ma non determina automaticamente la sua idoneità a ricoprire funzioni che richiedono una condotta irreprensibile e qualità morali più elevate di quelle richieste al comune cittadino.
- È adeguatamente motivata l'esclusione da un concorso per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri quando l'amministrazione valorizzi una condotta di guida in stato di ebbrezza, commessa da un maggiorenne e accompagnata dalla causazione di un incidente stradale, ritenendola non conforme alla figura professionale da ricoprire.
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