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Sentenza

Sentenza n. 4277/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 10198/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Buonassisi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 24926/2021, pubblicata in data 03.12.2021, notificata in data 07.02.2022, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione di trattenute previdenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato l'illegittimità di trattenute previdenziali pari a 4.860,12 euro e condannato l'Amministrazione alla restituzione della somma, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, e ha chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato il ritardo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente, per provvedere all'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, disponendo che la penalità decorra soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e sia determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e resa operativa solo in caso di ulteriore inottemperanza ai termini assegnati.

  • art. 23 l. 218/1952

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento della dichiarazione di illegittimità delle trattenute previdenziali.

  • art. 18 d.lgs. 241/1992

    È richiamato nella sentenza posta in esecuzione quale norma concernente la scadenza entro la quale doveva essere effettuata la contribuzione; il giudice ordinario aveva ritenuto illegittime le trattenute operate su una contribuzione pagata dopo tale scadenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni accertate né fornisca una giustificazione dell'inerzia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere accolta anche quando il ritardo pregresso sia significativo, ma può essere resa dovuta a partire dall'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini stabiliti dal giudice e quantificata in misura parametrata agli interessi legali sul credito da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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