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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34121/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono il fatto-reato concreto né una diversa statuizione sul merito della responsabilità, che resta ferma rispetto alla sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27 gennaio 2025. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era manifestamente generica, perché non si confrontava con l'articolata motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale e non indicava in modo specifico le ragioni per cui avrebbe dovuto essere pronunciata una causa di non punibilità o proscioglimento immediato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza fondata su tale norma deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; una mera deduzione generica è insufficiente a fondare il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se è solo assertivo o generico e non si misura con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione concreta e specifica degli elementi che impongono una declaratoria immediata di proscioglimento; non è sufficiente un richiamo astratto alla norma.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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