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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ritenendola società operativa solo apparentemente per l'anno d'imposta 2009, aveva determinato un reddito minimo presunto applicando la disciplina delle società di comodo e recuperato maggiori imposte, sanzioni e interessi. Dopo reclamo e mediazione, e dopo il rigetto in primo grado fondato sull'esistenza di oggettive situazioni imprenditoriali ostative allo sviluppo dell'attività, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando il lungo intervallo tra la costituzione della società e la richiesta del permesso di costruire e negando la prova di valide ragioni burocratiche o oggettive del ritardo. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 30, commi 3 e 4, della l. n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la disciplina del reddito minimo sarebbe stata applicata valorizzando condotte di anni precedenti e che il giudice di merito avrebbe ignorato le prove offerte; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia una serie di condotte poste in essere nell'anno di riferimento idonee, secondo la ricorrente, a escludere l'applicazione della norma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di appello. La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata considerata inidonea perché non denuncia un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma sollecita una diversa lettura del materiale istruttorio; analogamente, la dedotta violazione di legge celava una richiesta di nuovo scrutinio delle valutazioni di merito, precluso in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, commi 3 e 4, L. n. 724 del 1994

    La doglianza della società è stata ritenuta inidonea perché la verifica sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo e sulla sussistenza di cause oggettive ostative appartiene al giudizio di merito e non può essere trasformata in richiesta di rivalutazione dei fatti in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell'onere della prova è stata ritenuta, nel caso concreto, solo apparente, poiché la censura mirava a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non quando tende a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'apprezzamento della sussistenza di cause oggettive idonee a escludere l'applicazione della disciplina delle società di comodo è riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione come questione di merito.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l'esito dell'apprezzamento delle prove, ma solo l'erronea ripartizione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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