Ordinanza n. 61/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera g.r. n.895 del 29 dicembre 2025, in parte qua, per l’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali d’Abruzzo, del “Querqus Pubescens”, scheda 4/G482/PE/1, ubicato in via Conte Genuino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 895 del 29 dicembre 2025, nella parte relativa all’inserimento di un albero monumentale nell’elenco regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera regionale che ha inserito nell’elenco regionale degli alberi monumentali d’Abruzzo un esemplare di Quercus pubescens ubicato in via Conte Genuino, in area interessata dal permesso di costruire n. 4 del 23 gennaio 2024. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La società ha chiesto la sospensione dell’efficacia della delibera, prospettando un pregiudizio connesso alla sua attuazione.
La decisione
Il TAR, a un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere la domanda di sospensione. Ha rilevato, tra l’altro, che la delibera impugnata era stata preceduta da un’analoga delibera regionale del 29 dicembre 2015, circostanza considerata rilevante nella valutazione cautelare. Il rigetto è stato pronunciato senza pregiudicare la possibilità per la ricorrente di interlocuire con il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo per verificare possibilità e modalità di attuazione del permesso di costruire. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare collegiale; il giudice ha respinto la domanda di sospensione per difetto dei relativi presupposti.
art. 57 c.p.a.
Richiamato nel contesto della decisione sulla domanda cautelare e sulla regolazione delle spese della relativa fase.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo decide sulla base di un primo e sommario esame e può respingere la domanda quando non ravvisi i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- La precedente adozione di un atto regionale analogo può assumere rilievo nella valutazione cautelare della domanda di sospensione, fermo restando l’esame pieno della controversia nella fase di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare può lasciare impregiudicata la possibilità di interlocuzione tra il privato e le amministrazioni per verificare modalità di attuazione di un titolo già rilasciato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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