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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto U.0002995 del 17.09.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575, per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, che esclude la ricorrente; b) della graduatoria pubblicata con Decreto U.0002995 del 17.09.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia contenente il numero di 205 candidati che hanno superato le prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, nella parte in cui non contengono il nominativo della ricorrente; c) del provvedimento del 30.09.2024 n.3076 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata ripubblicata la graduatoria per la Regione Lombardia per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A048; d) del Decreto U.0003168 del 15.10.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia , nella parte in cui, a seguito di rinunce, viene integrata la predetta graduatoria, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, anche in considerazione di eventuali titoli di riserva posseduti dagli aspiranti, riportante una graduatoria (da 206 a 238) in linea di continuità con quella riportata nel Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, non contenente anche questa il nominativo della ricorrente; e) del Decreto 0028120 del 30.10.2024, con cui sono stati individuati i candidati (13) da assegnare alle sedi della Provincia di Milano, alla luce delle disponibilità residue sulla classe di concorso A048, tra i quali non risulta la ricorrente; f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria: - del diritto della ricorrente ad essere ammessa nella graduatoria del concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575, per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia; B) nonché, per l’annullamento ex art. 116 c.p.a.: - del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti dell’1.10.2024, con cui la ricorrente ha chiesto “di estrarre copia dei seguenti atti e documenti: - verbale di formazione graduatoria per la classe A048 della Regione Lombardia; - ove esistente, provvedimento di esclusione dell’odierna istante Letizia Troja; - ove esistente, provvedimento incremento dotazione organica e/o posti messi a bando per la classe di concorso A048; - verbale valutazione titoli della dott.ssa Letizia Troja, nonché di tutti i concorrenti collocati in graduatoria per la classe A048 della Regione Lombardia, dalla posizione n° 158 alla posizione n° 205, con i rispettivi dati di residenza”, con conseguente condanna all’ostensione dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.7.2025 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE a) del Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575 per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, che ha escluso dalla graduatoria la ricorrente; b) della graduatoria pubblicata con Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia a seguito della valutazione del punteggio conseguito dai candidati nella prova scritta e orale, contenente il numero di 205 candidati che hanno superato le prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, nella parte in cui non contengono il nominativo della Signora Letizia Troja; c) del provvedimento del 30.9.2024 n.3076 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in cui veniva ripubblicata la graduatoria per la Regione Lombardia per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A048; d) del Decreto U.0003168 del 15.10.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, nella parte in cui, a seguito di rinunce, integrano la predetta graduatoria, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali e che si trovino in posizione utile, anche in considerazione di eventuali titoli di riserva posseduti dagli aspiranti, riportante una graduatoria (da 206 a 238) in linea di continuità con quella riportata nel Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, non contenente anche questa il nominativo del ricorrente; e) del Decreto 0028120 del 30.10.2024 con cui sono stati individuati dei candidati (n°13) da assegnare alle sedi della Provincia di Milano, alla luce delle disponibilità residue sulla classe di concorso A048, tra i quali non risulta l’odierna ricorrente; f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dell’odierna ricorrente ad essere ammessa alla graduatoria del concorso per il di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575 per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia

Giustizia amministrativa202403139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale e successivi atti di integrazione e assegnazione delle sedi relativi al concorso per la classe A048, nella parte in cui non includono la candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal D.M. n. 2575/2023 per la classe A048 nella Regione Lombardia, conseguendo 86/100 nella prova scritta e 73/100 nella prova orale, per complessivi 159 punti. È stata esclusa dalla graduatoria finale. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione delle disposizioni del bando, del d.P.R. n. 487/1994, del D.M. n. 205/2023, degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, sostenendo che la commissione non aveva valutato i titoli dichiarati e che ciò aveva impedito il suo inserimento in graduatoria; ha inoltre impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti dell’1 ottobre 2024, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. A seguito dell’accesso ottenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con motivi aggiunti ha precisato che la piattaforma ministeriale aveva attribuito alla candidata 11 punti per titoli — 3,75 per il titolo di studio, 1,25 per il diploma di perfezionamento e 6 per i titoli di servizio — ma tali punti non erano stati computati nella graduatoria. Ha inoltre dedotto l’omesso riconoscimento della riserva del 30 per cento dei posti e il difetto di istruttoria, l’errata determinazione del punteggio e l’eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione nonostante l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente nelle more, non risultando né l’annullamento in autotutela degli atti né l’eliminazione dei loro effetti pregiudizievoli. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo motivo introduttivo e il secondo motivo aggiunto, limitatamente alla mancata attribuzione degli 11 punti per titoli. Dalla documentazione e dalla relazione dell’Amministrazione è risultato che la piattaforma ministeriale aveva riconosciuto tali punti, mentre la commissione non li aveva considerati nella formazione della graduatoria. Il punteggio complessivo avrebbe quindi dovuto essere pari a 170, sufficiente per l’inserimento in graduatoria. La condotta della commissione ha violato gli artt. 5 e 8 del decreto dipartimentale n. 2575/2023, che prevedono la successiva valutazione dei titoli e assegnano 50 dei 250 punti complessivi ai titoli. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e CPA. La pronuncia non contiene una decisione espressa sul merito della censura relativa alla riserva del 30 per cento né una specifica statuizione autonoma sul silenzio relativo all’accesso, già superato dall’ordine di ostensione disposto in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 5 decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023

    Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli

    La valutazione dei titoli costituisce una fase necessaria della procedura concorsuale e deve seguire le prove scritta e orale.

  • art. 8, commi 1 e 5, decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023

    Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli; la commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali ... un punteggio massimo complessivo di 50 punti

    La graduatoria deve essere formata considerando anche il punteggio relativo ai titoli, secondo la ripartizione prevista dalla lex specialis.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, invocato dalla candidata per acquisire gli atti della procedura concorsuale.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Consente l’accesso ai documenti quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato utilizzato per la tutela giurisdizionale avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso; in corso di causa il TAR ha ordinato l’ostensione dei documenti.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, quando la lex specialis prevede una fase autonoma di valutazione dei titoli e una quota specifica del punteggio complessivo, la commissione deve computare i titoli dichiarati e riconosciuti, non potendo formare la graduatoria sulla sola base dei risultati delle prove.
  • L’omesso computo dei titoli già riconosciuti dalla piattaforma ministeriale determina l’illegittimità della graduatoria quando il relativo punteggio può modificare la posizione del candidato e consentirne l’inserimento tra i vincitori.
  • L’amministrazione procedente è tenuta a conformare la graduatoria ai criteri di attribuzione del punteggio stabiliti dalla lex specialis, che vincola la commissione giudicatrice e garantisce parità di trattamento e trasparenza.
  • La sopravvenuta assunzione del candidato nelle more del giudizio non determina, di per sé, il venir meno dell’interesse alla decisione se non risulta che gli atti impugnati siano stati rimossi o abbiano cessato di produrre effetti pregiudizievoli.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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