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Sentenza

Sentenza n. 3122/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al Decreto Ingiuntivo n. 115/2011 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Distaccata di Piedimonte Matese il 06/07/2011, depositato in Cancelleria in pari data, dichiarato parzialmente esecutivo in corso di opposizione con ordinanza del 13/06/2012 e successivamente confermato con sentenza 2674/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/07/2016, depositata in Cancelleria il 15/07/2016, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202502370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme da parte del Comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 115/2011, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese, dichiarato parzialmente esecutivo nel corso dell'opposizione e successivamente confermato con sentenza passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 d.lgs. 267/2000 ed è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione. Il credito, sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto, rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. La ricorrente ha sostenuto che, al momento della notificazione del ricorso, l'ente era ancora in bonis e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta dichiarazione di dissesto del Comune. Ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, che impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si applichi anche al giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna al pagamento di somme, poiché tale giudizio costituisce una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. Poiché il credito derivava da un titolo giudiziale anteriore al dissesto, esso doveva essere fatto valere nella procedura concorsuale mediante domanda all'organo straordinario di liquidazione, non mediante esecuzione individuale. Il giudicato non richiedeva ulteriore attività cognitiva per determinare il quantum da inserire nella massa passiva. Le spese di lite sono state compensate, mentre l'eventuale contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 246 d.lgs. 267/2000

    La dichiarazione di dissesto finanziario del Comune determina l'applicazione della disciplina speciale di gestione dell'indebitamento pregresso.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese

    Il divieto di azioni esecutive individuali comprende anche il giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione di una condanna pecuniaria, quando il debito rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

  • art. 253 d.lgs. 267/2000

    L'organo straordinario di liquidazione esercita i poteri necessari per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'estinzione dei debiti dell'ente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La sopravvenuta questione relativa al dissesto è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento di somme di denaro da parte di un ente locale in dissesto è soggetto al divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali previsto dall'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, poiché costituisce una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
  • I crediti pecuniari sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto e rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non possono essere soddisfatti mediante esecuzione individuale, ma devono essere fatti valere mediante domanda di ammissione alla massa passiva della procedura concorsuale.
  • Quando il titolo giudiziale passato in giudicato consente già di determinare il quantum del credito, non è necessaria un'ulteriore attività cognitiva del giudice dell'ottemperanza; l'accertamento e il materiale pagamento devono avvenire nell'ambito della procedura concorsuale gestita dall'organo straordinario di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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