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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza, della sentenza del Tar Lazio N. 06208/2020 REG.PROV.COLL. N. 06830/2019 REG.RIC. Pubblicata il 09/06/2020.

Giustizia amministrativa202312295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6208/2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6208/2020, pubblicata il 9 giugno 2020. Il giudice ha rilevato la protratta inerzia dell’Amministrazione e il decorso dei termini già assegnati senza il completamento del procedimento necessario per dare esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione non potesse sottrarsi all’ottemperanza e ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio. Il Commissario dovrà verificare lo stato del procedimento avviato, sostituirsi integralmente all’Amministrazione inerte e portare a compimento tutti gli adempimenti necessari alla completa esecuzione della sentenza, anche avvalendosi delle strutture e dei sistemi delle amministrazioni interessate. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Amministrazione e Commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le eventuali spese della procedura commissariale sono poste a carico del Ministero. Non sono liquidate spese di lite, trattandosi di incidente di esecuzione e non di provvedimento decisorio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La norma non è espressamente indicata nel testo; il provvedimento riguarda tuttavia l’ottemperanza al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma non è espressamente indicata nel testo; il giudice applica il potere di nominare un Commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • C.G.A., sentenza n. 707/2021

    il Commissario ad acta possa sostituirsi totalmente all’Amministrazione inerte, in quanto soggetto “che rappresenta la longa manus del giudice, organo del giudizio di ottemperanza”, sicché il relativo potere sostitutivo implica “la surroga ex lege dell'amministrazione inadempiente ad opera del commissario ad acta, il quale acquisisce la natura di organo straordinario della stessa amministrazione”

    Il Commissario ad acta è organo del giudizio di ottemperanza e può surrogarsi integralmente all’Amministrazione inadempiente.

  • art. 5 TUE

    Il testo richiama i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, senza indicare espressamente la disposizione.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl

    Richiamata quale precedente sui principi eurounitari che devono orientare l’esecuzione.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou

    Richiamata quale precedente sui principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser

    Richiamata quale precedente sui principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard

    Richiamata quale precedente sui principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

  • Sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022

    Il giudice dispone che Amministrazione e Commissario si conformino ai principi enunciati da tali sentenze, che hanno definito la questione rilevante per l’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, in presenza di protratta inerzia dell’Amministrazione e dell’inutile decorso dei termini assegnati, il giudice può nominare un Commissario ad acta e assegnargli nuovi termini per completare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il Commissario ad acta, quale organo del giudizio di ottemperanza e longa manus del giudice, può sostituirsi integralmente all’Amministrazione inadempiente, acquisendo la natura di organo straordinario della medesima ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo.
  • Le amministrazioni interessate devono eseguire senza indugio le richieste del Commissario ad acta e mettergli a disposizione le strutture o i sistemi necessari per portare a compimento l’ottemperanza.
  • Nell’esecuzione del giudicato, sia l’Amministrazione sia il Commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi stabiliti dalle pertinenti pronunce dell’Adunanza Plenaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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