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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023; b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023 avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024.”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Clinic Center S.p.A. il 4/3/2024: In via incidentale per l'annullamento: della delibera di G.R. Campania n. 652 del 16.11.2023, pubblicata nel B.U.R.C. del 20.11.2023 avente ad oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'esercizio 2023”, e relativi allegati, e, nello specifico: i) dell'allegato B denominato “Case di cura private: criteri della programmazione 2023” nella parte in cui, al punto 3, sub 3), è previsto che il budget da assegnare a ciascuna casa di cura per l'anno 2023, faccia riferimento “alla migliore produzione nel quadriennio 2018/2019 e 2021/2022 (non considerando l'annualità 2020 a causa delle interruzioni di attività dovute all'emergenza sanitaria)”; ii) dell'allegato B della delibera di G.R.C. Campania n. 652 del 16.11.2023, laddove al punto 4), sub b) è previsto che “la somma di euro 211,5 milioni (circa il 30%), viene assegnata in base al ricavo medio regionale dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna Casa di cura, calcolato con gli stessi criteri applicati per il 2022 nella DGRC n. 556/2022, ma aggiornato sui ricoveri e PACC 2022 (i dettagli per ciascuna Casa di cura sono riportati begli Allegati n. 9, 10 e 11). Come evidenziato nei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa 2021 e 2022, questa componente consente di dare rilievo, oltre che alla produzione storica, alle modifiche intervenute negli anni più recenti (e, per tre Case di cura, anche nel 2023) nello specifico numero e mix di posti letto / disciplina di ciascuna struttura ospedaliera)”.

Giustizia amministrativa202400454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere della Giunta regionale della Campania n. 652 del 16 novembre 2023 e n. 800 del 29 dicembre 2023, relative alla determinazione dei limiti di spesa e dei volumi delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata per il 2023 e il 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ricorrente aveva impugnato la delibera regionale n. 652 del 16 novembre 2023, concernente la determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per l'assistenza ospedaliera nell'esercizio 2023, e la delibera n. 800 del 29 dicembre 2023, nella parte in cui riduceva il budget complessivo 2024 dell'assistenza ospedaliera privata soggetta a spending review. Una diversa struttura sanitaria privata accreditata aveva proposto ricorso incidentale contro specifici criteri di assegnazione del budget 2023, relativi alla considerazione della migliore produzione del quadriennio e al criterio del ricavo medio regionale dei posti letto. Il testo non riporta ulteriori motivi di legittimità articolati nei ricorsi. All'udienza pubblica la ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale, rilevando che la dichiarazione di rinuncia resa in udienza non integrava una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non era stata accompagnata da procura speciale. Tale rinuncia irrituale non consentiva quindi di dichiarare l'estinzione, ma determinava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Per la stessa ragione è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è rituale solo se notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e accompagnata da procura speciale; in mancanza, la dichiarazione resa in udienza costituisce rinuncia irrituale e non determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia irrituale al ricorso, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza non produce l'estinzione del giudizio quando non sia stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non sia accompagnata da procura speciale.
  • La rinuncia irrituale al ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse comporta, quando venga meno l'interesse alla decisione anche della domanda incidentale, l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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