Ordinanza n. 352/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale adottata all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO” – Sez. 1/A, pubblicata da Zétema Progetto Cultura srl, quale soggetto gestore della procedura, in data 3.07.2025 (doc. 3), successivamente rettificata in data 10.07.2025 (doc. 4), in data 21.07.2025 (doc. 5), e, a seguito di rinuncia, in data 08.08.2025 (doc. 6), e della relativa approvazione anche se non nota; - ove occorra, della graduatoria municipale Sezione 1 Sottosezione 1/A (doc.7) adottata all’esito della procedura di cui all’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO” – Sez. 1/A, pubblicata da Zétema Progetto Cultura srl, in data 3.07.2025 e della relativa approvazione anche se non nota; - di tutti i verbali e le valutazioni relativi alla procedura di cui all’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO” – Sez. 1/A, ivi compresi il verbale prot. QD20344 del 21.05.2025 del Responsabile del Procedimento, nel quale si dava dato atto delle operazioni di classificazione delle domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, i verbali di attribuzione dei punteggi agli operatori partecipanti, ed il verbale della seduta straordinaria della Commissione di Valutazione del 15.07.2025 che ha confermato la non valutabilità del progetto presentato dalla ricorrente, anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - della nota Prot. QD/2025/0030105 del 23.07.2025 con la quale l’Amministrazione resistente ha riscontrato la diffida trasmessa in data 11.07.2025 dalla ricorrente (doc. 9) e confermato la “non valutabilità” del progetto culturale proposto dalla medesima (doc. 10); - ove occorra, di tutti gli atti di indizione, svolgimento della procedura e valutazione dei progetti inoltrati, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - degli “elenchi esiti commissione” relativi alla Sezione 1/A stilati dalla Commissione in ordine alla procedura di cui all’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO” e di tutti gli ulteriori atti della Commissione ad essi connessi, anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - degli esiti della verifica amministrativa della documentazione di partecipazione ai fini dell’ammissibilità delle domande svolta da Zètema Progetto Cultura srl in qualità di soggetto gestore della procedura, e di tutti gli ulteriori atti ad essi connessi, anche se non conosciuti, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - dei provvedimenti di concessione del contributo e/o dei vantaggi economici agli altri operatori economici, ove nelle more adottati, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - ove occorra, dell’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO”, limitatamente agli artt. 5 e 8 ove interpretati nel senso di obbligare l’esclusione e/o la non valutazione del progetto in caso di mancata allegazione del Piano economico relativo ad una annualità in cui l’Area di interesse è esclusa dalla procedura, nei limiti di interesse di parte ricorrente (doc. 1); - ove occorra, delle F.A.Q. e dei chiarimenti aggiornati al 7.05.2025 forniti dall’Amministrazione, ove interpretati nel senso di obbligare l’esclusione e/o la non valutazione del progetto in caso di mancata allegazione del Piano economico relativo ad una annualità in cui l’Area di interesse è esclusa dalla procedura, nei limiti di interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto, comportamento e/o provvedimento, anche se sconosciuto o non comunicato, presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Ente intimato a valutare il progetto “-OMISSIS-” presentato da parte ricorrente e rettificare la graduatoria finale relativa alla Sez. 1/A della procedura di cui all’Avviso pubblico di -OMISSIS- Prot. QD/2025/0015078 del 17.04.2025 “ROMA CREATIVA 365. CULTURA TUTTO L’ANNO”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno”, nella parte in cui il progetto della ricorrente è stato ritenuto non valutabile, nonché il riscontro amministrativo alla diffida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, i verbali, le valutazioni, gli esiti della verifica amministrativa e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche la sospensione cautelare e la conseguente valutazione del progetto con rettifica della graduatoria. Il progetto era stato ritenuto “non valutabile” perché non risultava allegato il piano economico relativo a un’annualità riferita a un’area di interesse esclusa dalla procedura. Sono stati contestati, nei limiti dell’interesse della ricorrente, gli atti applicativi, l’interpretazione degli artt. 5 e 8 dell’avviso pubblico e delle FAQ e dei chiarimenti, nella parte in cui avrebbero imposto l’esclusione o la non valutazione del progetto per tale omissione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, l’area oggetto di interesse non risultava assegnata ad alcun concorrente della graduatoria e non vi era prova che fosse stata affidata ad altri operatori a seguito di ulteriori procedure o accordi dell’amministrazione. In assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale, la domanda cautelare è stata ritenuta sprovvista del requisito del periculum in mora, senza una decisione definitiva sulla legittimità della non valutabilità del progetto o sugli altri motivi di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il fascicolo è stato trasmesso alla Sezione competente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata verificando la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, in particolare del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pericolo attuale di pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito manca quando l’area o il bene cui aspira il ricorrente non risulta assegnato ad altri e non vi è prova di una concreta imminente compromissione della sua posizione.
- Il giudice cautelare può respingere la domanda per carenza del periculum in mora senza definire le censure di merito relative alla legittimità dell’esclusione o della non valutabilità del progetto.
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