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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17742/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/10/2023 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del 20/9/2023; deduceva un unico motivo di nullità/assenza di motivazione, poiché la Corte non avrebbe valutato la documentazione difensiva atta a smentire che le tre persone trovate nel domicilio del ricorrente avessero precedenti di spaccio (due sarebbero privi di precedenti, il terzo con sola pendenza per violazione del Codice della Strada, due sarebbero parenti stretti e nessuno avrebbe precedenti per stupefacenti), e dunque non sarebbe motivato il mantenimento della custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le violazioni degli arresti domiciliari accertate (presenza non autorizzata di terzi nel domicilio e comportamento minaccioso/insultante verso gli operanti) e la gravità della condanna in primo grado per reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che rende la misura detentiva presumibilmente adeguata. La documentazione prodotta circa lo stato delle persone presenti è stata implicitamente valutata non rilevante, perché la violazione consisteva nella mera presenza di soggetti nel luogo sottoposto a misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile e si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna per il delitto disciplinato dall'art. 74 è considerata particolarmente significativa ai fini della valutazione della pericolosità e della presunzione di adeguatezza della misura detentiva; la Corte ha ritenuto che tale condanna, unita alle violazioni degli arresti domiciliari, giustifichi il mantenimento della custodia in carcere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ne ha disposto l'applicazione imponendo spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione delle sanzioni in caso di inammissibilità, occorre valutare se la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere la responsabilità/colpa del ricorrente, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria; la Corte ne ordina l'esecuzione per le formalità conseguenti alla pronuncia.

Massime di principio

  • La mera presenza di persone non autorizzate in un domicilio sottoposto a misure cautelari (arresti domiciliari) può integrare una violazione rilevante indipendentemente dalla loro effettiva condizione di precedenti penali: il fatto stesso dell'accesso non autorizzato è significativo.
  • La valutazione della gravità della condanna in primo grado per reati connessi agli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) pesa fortemente nella bilancia delle esigenze cautelari e favorisce la conferma o il ripristino della custodia cautelare in carcere.
  • Documenti difensivi che attestino l'assenza di precedenti a carico delle persone trovate con l'indagato possono essere esaminati, ma potrebbero essere ritenuti irrilevanti se la violazione contestata riguarda la mera presenza non autorizzata nel domicilio sottoposto a restrizione.
  • Comportamenti aggressivi, minacciosi o intimidatori verso gli operatori aumentano la valutazione negativa della personalità e dell'attitudine al rispetto delle misure cautelari, riducendo le possibilità di sostituzione della misura con una meno afflittiva.
  • In sede di impugnazione cautelare è essenziale documentare non solo lo stato personale dei terzi coinvolti, ma anche giustificazioni oggettive dell'accesso (es. autorizzazioni, necessità, orari, testimoni) e prove della collaborazione e del pentimento del soggetto sottoposto a misura per contrastare la presunzione di pericolosità.
  • Se si impugna per mancata motivazione, occorre dimostrare specificamente quale elemento probatorio sia stato ignorato e in che modo la sua valutazione avrebbe potuto alterare l'apprezzamento delle esigenze cautelari; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.

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