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Ordinanza

Ordinanza n. 1190/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza del Responsabile del Servizio del Comune di Pietravairano n. 1 del 4 febbraio 2026, notificata in pari data, avente ad oggetto: "Permesso di Costruire n. 11 del 04.06.2024 rilasciato alla società Ecoplan s.r.l. - Dichiarazione di nullità - Sospensione lavori - Accertamento abusivismo edilizio - Ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi" (doc. 1); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202602417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che ha dichiarato la nullità di un permesso di costruire, sospeso i lavori, accertato l’abusivismo edilizio e ingiunto la demolizione e il ripristino dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare del permesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune ha dichiarato la nullità del permesso di costruire rilasciato nel 2024 e ha disposto la sospensione dei lavori, l’accertamento dell’abusivismo edilizio e la demolizione. Dalla motivazione cautelare emerge che il provvedimento comunale si fondava, almeno in parte, sull’assunto che il dirigente nominato ai sensi dell’art. 110 TUEL fosse privo del potere di rilasciare il permesso di costruire perché il Sindaco nominante era ormai in regime di prorogatio o comunque prossimo alla cessazione del mandato. Il TAR ha ritenuto non ragionevole considerare il Sindaco ancora in carica privo dei propri dirigenti prima della cessazione dell’esercizio delle sue funzioni e ha comunque rilevato che l’eventuale esorbitanza dai limiti del potere dirigenziale avrebbe determinato l’annullabilità, non la nullità, dell’atto. Ne sarebbe conseguita l’applicazione dei limiti ordinari dell’autotutela, che il Comune non avrebbe rispettato.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha accolto la domanda della società e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale impugnata. Il giudice ha ravvisato, nei limiti della cognizione sommaria, sia il fumus boni iuris relativo alla legittimità del rilascio del permesso da parte del dirigente nominato ai sensi dell’art. 110 TUEL, sia l’illegittimità dell’utilizzo del regime della nullità per sottrarre l’atto agli ordinari limiti dell’autotutela. La decisione non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 15 luglio 2027. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Il dirigente nominato ai sensi di tale disposizione non è privo di poteri per il solo fatto che il Sindaco nominante sia in prossimità della cessazione del mandato o continui temporaneamente a esercitare le proprie funzioni prima della proclamazione degli eletti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    il regime delle nullità in diritto amministrativo ha carattere tassativo e di stretta interpretazione

    L’eventuale superamento dei limiti del potere dirigenziale, ove non ricorra una specifica causa tassativa di nullità, determina l’annullabilità dell’atto e non la sua nullità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il dirigente nominato ai sensi dell’art. 110 TUEL non può essere considerato privo di poteri per il solo fatto che il Sindaco che lo ha nominato sia prossimo alla cessazione del mandato o continui temporaneamente a esercitare le proprie funzioni prima della proclamazione degli eletti; la cessazione degli incarichi dirigenziali richiede un regime eccezionale di proroga tale da mutare la natura dell’organo.
  • Le cause di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative e soggette a stretta interpretazione; l’eventuale esercizio del potere oltre i limiti attribuiti, se non integra una causa tipica di nullità prevista dalla legge, comporta l’annullabilità dell’atto.
  • Quando un atto amministrativo è annullabile e non nullo, l’amministrazione deve rispettare gli ordinari presupposti e limiti dell’autotutela decisoria; la qualificazione dell’atto come nullo non può essere utilizzata per eludere tali limiti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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