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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25842/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dal proprietario di un immobile sottostante contro la proprietaria dell'immobile sovrastante, lamentando la realizzazione di opere non autorizzate consistite in una sopraelevazione parziale e ampliamento della proprietà. In primo grado era stata chiesta la rimozione delle opere, o in subordine il pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento di una somma a titolo di indennità di sopraelevazione. In appello, gli eredi dell'attore avevano chiesto la riforma della decisione, mentre la controparte aveva proposto appello incidentale. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale, accolto quello incidentale solo in punto spese e ridotto la condanna alle spese del primo grado. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ammesso la produzione in secondo grado della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dopo la sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 1122 c.c., 33 d.lgs. 380/2001 e 9, 32, 33 l. 47/1985, oltre a omesso esame, per avere ritenuto che le opere non avessero compromesso la statica dell'edificio e per non aver ordinato la demolizione; 3) violazione degli artt. 1122 c.c., 31 d.lgs. 380/2001 e 31 l. 47/1985, oltre a vizio motivazionale, per non aver valorizzato le consulenze tecniche di primo grado e per non aver ravvisato un abuso insanabile; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e sul compenso professionale, per la regolazione delle spese in appello e la compensazione parziale per soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la concessione in sanatoria era stata rilasciata dopo la decisione di primo grado, quindi non era producibile in quella fase, ed era rilevante ai fini della decisione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso un vizio motivazionale, reputando la motivazione della sentenza d'appello non apparente né illogica. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio del decisum, riconoscendo la soccombenza reciproca e compensando le spese nei limiti ritenuti equi, scelta non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, oltre al rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la produzione in appello di un documento formatosi dopo la decisione di primo grado, perché non poteva essere prodotto prima ed era rilevante ai fini del decidere.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge e omesso esame non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 1122 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle opere eseguite dal proprietario esclusivo che incidono sulle parti o sulla stabilità dell'edificio.

  • art. 1127 c.c.

    Richiamato quale base dell'indennità dovuta per la sopraelevazione.

  • art. 33 del D. Lgs. n. 380 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità e la non sanabilità delle opere in assenza dei presupposti normativi.

  • art. 31 del D. Lgs. n. 380 del 2001

    Richiamato in relazione ai rimedi demolitori per opere abusive.

  • art. 9 della legge n. 47 del 1985

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della sanatoria edilizia e dei relativi presupposti.

  • art. 32 della legge n. 47 del 1985

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto della sanatoria e della compatibilità delle opere con la normativa urbanistica.

  • art. 33 della legge n. 47 del 1985

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'abusività insanabile dell'intervento edilizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La determinazione delle percentuali di soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese e dei compensi professionali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al compenso dell'avvocato e alla liquidazione delle spese.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, ultima parte.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi 3 e 4, condannando i ricorrenti a un'ulteriore somma in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale consente alla Corte l'accesso diretto al fascicolo di ufficio per verificare i presupposti fattuali della censura, inclusa la data di formazione di un documento e la sua effettiva producibilità nei precedenti gradi di giudizio.
  • La produzione in appello di un documento formatosi dopo la sentenza di primo grado non viola il divieto di nuova produzione documentale, perché il documento non era materialmente producibile in primo grado e può essere valutato se rilevante ai fini della decisione.
  • Le censure di violazione di legge e omesso esame non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito, delle prove e dell'attendibilità degli elementi istruttori, attività riservate al giudice di merito.
  • In tema di motivazione, il vizio è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o affetta da insanabile contrasto logico; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa del fatto.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza reciproca può essere ravvisata anche quando una parte risulti vittoriosa solo in parte, e la misura della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo richiesta una corrispondenza matematica tra esito della lite e riparto delle spese.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità a una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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