Cassazione Penale, Sentenza n. 14709/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di arma comune da sparo. Il primo motivo deduceva violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che non vi fosse prova della provenienza da delitto (es. sottrazione o alterazione del numero di matricola) dell'arma e quindi mancasse il dolo; il secondo motivo contestava la mera apparente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti (in particolare l'eventuale attenuante prevista dalla normativa sulle armi e le attenuanti generiche).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta come illecita (vendita/cessione di arma contra legem e ricettazione) e ha motivato logicamente la sussistenza, almeno in forma di dolo eventuale, della consapevolezza della provenienza illecita dell'arma; il secondo motivo è stato ritenuto generico e non ha proposto critica specifica alla motivazione del merito sulla negazione delle attenuanti. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione redatta in forma semplificata. Decisione resa in camera di consiglio il 6 aprile 2022.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35
Citato per distinguere la disciplina storica delle cessioni; la Corte osserva che una vendita di armi 'contra legem' non può essere ricondotta alla disciplina consentita dall'art. 35 del Regio Decreto ma integra reati specifici in materia di armi.
L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7 (normativa in materia di armi)
La Corte ritiene applicabile la normativa sulle armi per la qualificazione della condotta e per il controllo penetrante sulle cessioni, e richiama l'art. 5 (attenuanti speciali in materia di armi) nella discussione sul trattamento sanzionatorio.
L. 497/1974 (reato connesso al commercio di armi)
La giurisprudenza richiamata collega le cessioni illecite di armi ai reati previsti dalla normativa specifica sul commercio di armi, integrando quindi fattispecie diverse rispetto a una vendita lecita.
Codice penale, art. 133
Richiamato per i criteri di valutazione del trattamento sanzionatorio (apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore).
Codice penale, art. 62-bis
Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione delle circostanze attenuanti e per determinare l'accessibilità di riduzioni della pena.
Massime di principio
- La cessione di armi fuori dai limiti autorizzati o con modalità 'contra legem' può integrare reati specifici e non è riconducibile automaticamente alla disciplina delle vendite lecite: la qualificazione può essere quella del commercio illecito o della ricettazione a seconda delle circostanze.
- La provenienza illecita di un'arma non richiede necessariamente la prova di una sottrazione o dell'alterazione del numero di matricola: può risultare dalla natura dell'arma, dalle modalità della cessione e dall'assenza di una plausibile giustificazione della provenienza da parte dell'acquirente.
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere accertata anche in termini di dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la possibilità che l'arma provenga da reato e, nondimeno, procede all'acquisto.
- Il giudice può ritenere non applicabili attenuanti (speciali o generiche) se la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi della personalità non giustificano una riduzione del trattamento sanzionatorio; la motivazione del rifiuto deve però essere specifica e congrua.
- Le censure generiche sull'apparente carenza motivazionale sono insufficienti: il ricorrente deve indicare criticità specifiche nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
- La prova della ricettazione può essere desunta indiziariamente dal complesso degli elementi probatori (modalità di custodia, modalità di acquisto, mancanza di giustificazione plausibile), non solo da prove dirette della sottrazione.
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