Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1108/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del-OMISSIS- a firma del dirigente della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale della Città Metropolitana di -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata del -OMISSIS-, recante provvedimento di diffida ex art. 24 del regolamento CE n. 1013/2006 all’interruzione immediata di ulteriori spedizioni di rifiuti nei confronti della società -OMISSIS-ed alla ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione qualificata come “illegale” ai sensi del predetto regolamento.

Giustizia amministrativa202201215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla cessazione delle spedizioni verso un impianto estero e alla ripresa di rifiuti oggetto di una spedizione qualificata come illegale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida adottata ai sensi dell’art. 24 del regolamento CE n. 1013/2006, contestando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 194 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2 e 24 del regolamento, nonché carenza di istruttoria, carenza dei presupposti e grave ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che i rifiuti rinvenuti presso l’impianto estero non corrispondessero a quelli spediti e che l’eventuale mancanza di autorizzazione dell’impianto destinatario non fosse a essa imputabile, avendo fatto affidamento sulla documentazione apparentemente regolare fornita dalla destinataria. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, oltre a contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rilevando che il carico era stato sottoposto a sequestro penale e che, pertanto, la ripresa immediata entro trenta giorni sarebbe stata ineseguibile, il termine incongruo e la prospettata revoca o sospensione dell’autorizzazione ambientale sproporzionata e priva di base normativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la spedizione fosse illegale non soltanto per la mancanza di autorizzazione dell’impianto destinatario, non imputabile alla ricorrente che aveva confidato nella documentazione falsa, ma anche perché la ricorrente aveva omesso la previa notifica e autorizzazione, indicando una tipologia di rifiuti non veritiera o comunque erronea. I rifiuti rinvenuti dall’autorità estera risultavano contaminati da altri materiali e non riconducibili alla lista verde; la documentazione fotografica, la prossimità temporale tra spedizione e sopralluogo, i documenti di trasporto e la presenza dei rifiuti ancora sul mezzo utilizzato per la consegna costituivano elementi sufficienti a collegarli alla spedizione della ricorrente. Quest’ultima non ha fornito prova concreta che il carico fosse stato trattato e confezionato in modo diverso o che vi fossero state manomissioni. In applicazione del principio di fiducia e collaborazione tra autorità competenti degli Stati membri, l’autorità nazionale non era tenuta a rinnovare l’accertamento già compiuto dall’autorità del Paese di destinazione; l’art. 24, punto 2, imponeva la ripresa dei rifiuti e non consentiva obiezioni alla reintroduzione. Il sequestro penale non incideva sulla legittimità della diffida, ma soltanto sulla sua eseguibilità: durante il sequestro il destinatario non poteva essere considerato inadempiente, e l’amministrazione aveva comunque sospeso il termine sino al dissequestro. Il termine di trenta giorni era quello previsto dal regolamento, ferma la possibilità di chiedere tempestivamente una proroga motivata. Anche la prospettata sospensione o revoca dell’autorizzazione ambientale era legittima, poiché formulata come conseguenza eventuale e non automatica, subordinata a una successiva valutazione amministrativa, e coerente con l’art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006, applicabile all’autorizzazione unica ambientale in quanto compatibile. Le deduzioni su ulteriori spedizioni illegali erano estranee all’oggetto del giudizio. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, punto 35, regolamento CE n. 1013/2006

    “illegale” anche la spedizione di rifiuti effettuata “senza notifica”, “senza autorizzazione”, “in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento” oppure “in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale”

    La spedizione è illegale anche quando il rifiuto è erroneamente qualificato come rientrante nella lista verde, con conseguente omissione della procedura di notifica e autorizzazione, indipendentemente dalla colpevolezza del mittente rispetto alla falsità dell’autorizzazione dell’impianto destinatario.

  • art. 24, punti 2, 3 e 5, regolamento CE n. 1013/2006

    “Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale”

    La norma disciplina la ripresa dei rifiuti in base al soggetto responsabile e impone, nel caso di responsabilità del notificatore, che l’autorità del Paese di spedizione ne assicuri la reintroduzione e il corretto recupero o smaltimento. L’accertamento dell’autorità del Paese di destinazione beneficia di un principio di fiducia e collaborazione e non deve essere integralmente rinnovato dall’autorità nazionale.

  • art. 194 d.lgs. 152/2006

    La disciplina nazionale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti opera nel quadro della disciplina europea applicabile ratione temporis.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il principio di proporzionalità non impedisce l’adozione della diffida vincolata prevista dalla disciplina europea; il sequestro incide sull’eseguibilità temporanea dell’ordine, non sulla sua legittimità.

  • art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006

    “in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; … c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”

    La disciplina delle conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti è applicabile, in quanto compatibile, anche all’autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi del d.P.R. 59/2013; la sospensione o revoca non è automatica, ma richiede una successiva valutazione dell’autorità competente.

  • d.P.R. 59/2013

    L’autorizzazione unica ambientale è subordinata al rispetto delle prescrizioni delle normative di settore, inclusa la disciplina europea sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Massime di principio

  • La spedizione transfrontaliera di rifiuti è illegale quando il mittente indica una tipologia di rifiuti non corrispondente a quella effettivamente movimentata, qualificandola erroneamente come rientrante nella lista verde e omettendo così la procedura di previa notifica e autorizzazione prevista dal regolamento CE n. 1013/2006.
  • Il soggetto che effettua o fa effettuare la spedizione assume la responsabilità, quale notificatore de iure, della corretta qualificazione dei rifiuti e dell’assoggettamento della spedizione alla procedura amministrativa appropriata, anche se non gli è imputabile la falsità dell’autorizzazione esibita dal destinatario estero.
  • In applicazione del principio di fiducia e collaborazione tra autorità competenti degli Stati membri, l’autorità del Paese di spedizione che riceve la richiesta di ripresa dei rifiuti non deve rinnovare integralmente gli accertamenti compiuti dall’autorità del Paese di destinazione, quando questi siano supportati da documentazione idonea e non siano stati superati da prova contraria.
  • La diffida alla ripresa dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale costituisce atto dovuto e vincolato ai sensi dell’art. 24, punto 2, del regolamento CE n. 1013/2006; il sequestro penale dei rifiuti incide sull’eseguibilità temporanea dell’ordine, ma non sulla sua legittimità, sicché il destinatario non è sanzionabile per mancata ottemperanza finché l’adempimento sia oggettivamente impossibile.
  • Il termine di trenta giorni per la ripresa dei rifiuti previsto dall’art. 24, punto 2, del regolamento CE n. 1013/2006 è legittimo; eventuali difficoltà esecutive possono giustificare una proroga soltanto se tempestivamente richieste e motivate.
  • La sospensione o revoca dell’autorizzazione ambientale per l’inottemperanza alla diffida può essere prospettata quale conseguenza eventuale, non automatica, quando trovi fondamento nella disciplina applicabile alle prescrizioni autorizzative e sia rimessa a una successiva valutazione dell’autorità competente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.