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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Parma, Sezione 1

per l'accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dai ricorrenti al fine di ottenere dal Comune di Fidenza copia della documentazione relativa al procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione dell’antenna “5G” nel quartiere “Prato della Fiera” di Fidenza.

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso civico generalizzato relativa al procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di un’antenna 5G

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. lamentando il mancato riscontro del Comune di Fidenza a un’istanza di accesso civico generalizzato presentata il 16 settembre 2025, avente a oggetto la documentazione relativa al procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una stazione radio base nel quartiere Prato della Fiera. Hanno inoltre riferito che una precedente istanza del 23 maggio 2025 era rimasta inevasa. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito la carenza di interesse, documentando di avere trasmesso il 24 ottobre 2025, all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario, tutta la documentazione richiesta. Ha altresì eccepito la mancata notifica del ricorso a un controinteressato, individuato nella società proponente l’intervento. Alla camera di consiglio i ricorrenti hanno sostenuto che non sarebbero stati trasmessi alcuni ulteriori documenti, tra cui i verbali della conferenza di servizi, i verbali di verifica dell’ARPAE, l’istanza di autorizzazione unica, l’autorizzazione generale e la prova della pubblicazione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione del Comune relativa alla carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha rilevato che il petitum sostanziale consisteva nell’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 16 settembre 2025 e che tale documentazione era stata trasmessa dal Comune il 24 ottobre 2025, prima della notificazione e del deposito del ricorso, avvenuti il 5 novembre 2025. La stessa parte ricorrente aveva confermato nella memoria del 17 febbraio 2026 l’avvenuta trasmissione della documentazione, sia pure in concomitanza con la proposizione del ricorso. Ne deriva che l’interesse all’accesso era già stato soddisfatto prima dell’instaurazione del giudizio. È stata ritenuta irrilevante la precedente istanza del 23 maggio 2025, poiché la documentazione era stata comunque ostesa prima del ricorso. Il TAR ha inoltre considerato irrilevanti le richieste formulate in camera di consiglio per documenti ulteriori, ritenendole contraddittorie rispetto alla precedente ammissione dell’avvenuto integrale riscontro dell’istanza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della sua proposizione, l’amministrazione aveva già osteso la documentazione richiesta, facendo venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dai ricorrenti; il suo esercizio si considera soddisfatto quando l’amministrazione trasmette la documentazione richiesta prima dell’instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso per la tutela dell’accesso è inammissibile per carenza di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente osteso la documentazione richiesta prima della proposizione del ricorso, anche se una precedente istanza di accesso era rimasta inevasa.
  • L’interesse a ricorrere in materia di accesso deve sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio; l’avvenuto soddisfacimento della pretesa ostensiva prima della notificazione del ricorso esclude la necessità della tutela giurisdizionale.
  • In sede di giudizio sull’accesso, le richieste di documenti ulteriori rispetto all’oggetto dell’istanza originaria non possono essere utilizzate per mantenere l’interesse al ricorso quando la parte abbia già riconosciuto l’integrale riscontro dell’istanza da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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