Cassazione Penale, Sentenza n. 19053/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che non aveva convalidato l'arresto eseguito il 13/11/2024 dai Carabinieri nei confronti di Bartolotti per il reato di furto (art. 624 c.p.) con aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., per essersi impossessato di acqua potabile mediante allaccio abusivo alla rete idrica. Il Giudice di merito aveva ritenuto non configurabile lo stato di flagranza o quasi-flagranza perché l'imputato non era stato colto nell'atto di realizzare l'allaccio né si potevano apprezzare tracce della commissione del reato in tempi compatibili con l'arresto. Il P.M. ha dedotto che il furto di acqua è una fattispecie a consumazione prolungata (analoga al furto di energia elettrica e gas) e che lo stato di flagranza sussiste finché la captazione è in corso, rendendo legittimo l'arresto anche se non si sorprende l'autore nel gesto materiale dell'allaccio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato precedenti della Corte secondo cui il furto di acqua potabile mediante allaccio abusivo è reato a consumazione prolungata e si considera flagrante fino all'accertamento e all'interruzione della fornitura. Ne consegue che, se al momento dell'intervento della Polizia Giudiziaria la captazione dell'acqua è ancora in atto, lo stato di flagranza sussiste anche in assenza della sorpresa nell'atto materiale dell'allaccio. Per l'errore di diritto riscontrato, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando legittimo l'arresto eseguito nei confronti di Bartolotti Giovanni.
Norme richiamate
Norma base del furto; interpretata insieme all'art. 625 per ricondurre il caso alla fattispecie di furto di beni/servizi (acqua) soggetta a consumazione prolungata quando la captazione continua nel tempo.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose: la Corte ha ritenuto applicabile quando l'allaccio abusivo e la manomissione della rete costituiscono mezzo per l'impossessamento e sono state previamente poste in essere.
Disciplina della convalida dell'arresto: la Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice di merito riguardo la sussistenza della flagranza, applicando correttamente i criteri procedurali per la convalida.
Norme sulle modalità di valutazione dell'arresto e della flagranza; la Corte ha richiamato che, alla luce dei principi giurisprudenziali, la flagranza può sussistere per reati a consumazione prolungata mentre la captazione è in corso.
Massime di principio
- Il furto di servizi continui (acqua, energia elettrica, gas) deve essere considerato reato a consumazione prolungata: la flagranza sussiste finché la captazione/fornitura abusiva è in corso.
- Per l'arresto in flagranza in questi casi non è necessario sorprendere l'autore mentre realizza materialmente l'allaccio o la manomissione del contatore; è sufficiente che la captazione sia effettivamente in corso al momento dell'intervento.
- La legittimità dell'arresto richiede prova, all'atto dell'intervento, che la captazione non sia cessata (es. flusso in atto, presenza dell'allaccio, riscontri tecnici): in mancanza di tali riscontri il giudice può legittimamente dubitare della flagranza.
- Dal lato difensivo, se si dimostra che la fornitura era già stata interrotta o che non vi sono elementi che attestino una captazione in corso, può essere valida la contestazione sulla mancanza di flagranza.
- Per gli operatori di polizia giudiziaria è prudente documentare dettagliatamente lo stato della captazione (fotografie, rilievi tecnici, dichiarazioni, eventuali misurazioni) per supportare la sussistenza dello stato di flagranza e la legittimità dell'arresto.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.2 (violenza sulle cose) si applica quando la manomissione/lesione dell'infrastruttura è parte integrante della condotta idonea a consentire l'impossessamento continuato del servizio.
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