Cassazione Civile, Sentenza n. 4015/2020 del 18/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. 1890/2008 per Euro 2.201.913,96, quale compenso per attività di assistenza, rappresentanza e difesa svolta per una Regione in un contenzioso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Con citazione del 5 novembre 2008 la Regione aveva proposto opposizione, deducendo, tra l’altro, che la parcella non era stata vistata dal competente Ordine professionale e che l’attività rientrava in una precedente convenzione del 4 dicembre 1991; in subordine, aveva contestato la validità dell’incarico per mancanza di una convenzione scritta. Il Tribunale, con sentenza n. 2280/2011, aveva ritenuto provato lo svolgimento dell’attività e che essa non fosse compresa nella convenzione, ma aveva accolto l’opposizione dichiarando nullo l’incarico per difetto della forma scritta richiesta nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il professionista aveva appellato; la Regione aveva proposto appello incidentale sulla mancanza dei presupposti di liquidità del credito per il procedimento monitorio. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 468/2014 depositata il 14 luglio 2014, aveva accolto l’appello incidentale perché la parcella non era stata vistata dall’Ordine e aveva confermato il rigetto della domanda di pagamento. In cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 75 e 182 c.p.c., dell’art. 8 del D.P.R. n. 250/1949 e dell’art. 24 della L.R. Sardegna n. 31/1998, sostenendo che l’opposizione della Regione era inammissibile per difetto di autorizzazione della Giunta regionale a stare in giudizio: la procura era stata sottoscritta dal Presidente della Giunta senza la deliberazione richiesta per una controversia di valore superiore alla soglia prevista dalla normativa regionale. La Corte ha accolto questo motivo. Gli altri tre motivi, non descritti nel testo della sentenza, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che, per le controversie di valore superiore a lire 50.000.000, la L.R. Sardegna n. 32/1988, art. 11, richiede che il coordinatore generale del Servizio legislativo riferisca alla Giunta regionale, alla quale spetta assumere le determinazioni sulla rappresentanza e difesa in giudizio. La regola opera anche quando la difesa sia svolta dall’ufficio legale regionale e non soltanto quando si intenda affidare l’incarico a un avvocato esterno. Nel caso concreto, relativo a una somma superiore a Euro 2.000.000, la Regione non aveva documentato il passaggio autorizzativo in Giunta. Il difetto di autorizzazione attiene alla legitimatio ad processum, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato sul punto, e può essere sanato retroattivamente mediante successiva autorizzazione o ratifica; pertanto non poteva essere dichiarata una decadenza per il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata tardivamente in primo grado. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso nel merito la domanda di compensi né gli ulteriori motivi.
Norme richiamate
art. 11 L.R. Sardegna 26 agosto 1988, n. 32
Dal combinato – disposto delle due disposizioni emerge che qualora la lite, attiva o passiva, abbia valore superiore a Lire 50.000.000, la decisione sull’opportunità di promuovere o resistere al giudizio va assunta dalla giunta regionale.
Per le controversie attive o passive di valore superiore a lire 50.000.000, la decisione sulla promozione o sulla resistenza in giudizio spetta alla Giunta regionale, secondo la procedura prevista dalla disposizione.
art. 24 L.R. Sardegna 13 novembre 1998, n. 31
L’art. 24 della successiva L.R. Sardegna 13 novembre 1998, n. 31, disciplina invece i compiti del Direttore generale, attribuendogli (cfr. lett. d) la facoltà di promuovere e resistere alle liti, senza tuttavia in nulla innovare alla previgente disciplina di cui alla già richiamata L.R. n. 32 del 1988.
La facoltà attribuita al Direttore generale di promuovere e resistere alle liti non ha modificato la procedura autorizzativa prevista dalla legge regionale del 1988 per le controversie di valore superiore alla soglia.
art. 75 c.p.c.
D’altronde, proprio perchè la presenza della deliberazione della Giunta regionale autorizzativa ad agire in giudizio attiene alla legitimatio ad processum, non rileva il fatto che il D. si sia costituito in prime cure tardivamente sollevando l’eccezione di cui al motivo in esame solo con la memoria di replica.
Il difetto di autorizzazione dell’organo competente dell’ente pubblico riguarda la legittimazione processuale e non è soggetto alle ordinarie preclusioni; la relativa verifica può essere compiuta anche d’ufficio.
art. 182 c.p.c.
Tale procedura, peraltro, ben avrebbe potuto essere attivata anche ex post, nulla impedendo alla giunta regionale di ratificare l’operato del Presidente, anche alla luce del principio posto da questa Corte, secondo cui “L’autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legitimatio ad processum e cioè all’efficacia, e non alla validità, della costituzione dell’ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire, o essere prodotta, anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell’attività processuale svolta in precedenza, sicchè il vizio di autorizzazione resta sanato, con effetto retroattivo, ancorchè l’autorizzazione, la cui produzione è consentita fino all’udienza di discussione davanti al collegio, intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l’impugnazione stessa”.
La carenza di autorizzazione a stare in giudizio può essere sanata nel corso del processo mediante autorizzazione o ratifica, con efficacia convalidante retroattiva sull’attività processuale già svolta.
art. 372 c.p.c.
Le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell’accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata.
La prova documentale della legittimazione processuale può essere fornita anche in un grado successivo e in sede di legittimità, nel rispetto dei limiti processuali indicati dalla Corte.
Massime di principio
- Quando la legge regionale riserva alla Giunta la decisione sulla promozione o sulla resistenza in controversie di valore superiore a una determinata soglia, il relativo passaggio autorizzativo è necessario anche se la difesa è affidata all’ufficio legale interno dell’ente, salvo che la norma distingua espressamente tale ipotesi.
- La carenza dell’autorizzazione richiesta perché un ente pubblico possa stare in giudizio attiene alla legitimatio ad processum, non alla validità della costituzione dell’ente; il relativo accertamento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato sul punto, e non è precluso dalla tardiva deduzione della parte.
- Il difetto di autorizzazione a stare in giudizio può essere sanato nel corso del processo, anche mediante ratifica dell’attività già compiuta, con efficacia convalidante retroattiva.
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