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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25629/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta, secondo la società ricorrente, per forniture di materiali edili eseguite tra il 1999 e il 2004. Il destinatario del decreto propose opposizione sostenendo, in sostanza, che il rapporto commerciale si fosse definitivamente chiuso alla fine del 2003 con lui e che le successive forniture fossero state invece richieste dalla figlia, con diversa titolarità del rapporto e diversa imputazione del debito. Il Tribunale revocò il decreto e respinse sia la domanda monitoria sia la riconvenzionale. La Corte d’appello confermò il rigetto, valorizzando una missiva del difensore della società e altre risultanze istruttorie per ritenere che, dopo il 2003, il rapporto fosse passato alla figlia del resistente, pur restando talora le fatture intestate al padre per ragioni fiscali. Nel ricorso per cassazione la società articolò quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’intestazione delle fatture e sulla titolarità della concessione edilizia e dell’IVA agevolata; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme su prova testimoniale, valutazione delle prove e presunzioni; 3) violazione del contraddittorio, del principio della domanda e delle norme sul deposito delle conclusionale; 4) violazione dell’art. 1189 c.c. in tema di pagamento liberatorio al creditore apparente. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, rilevando d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché la società, pur dichiarando che la sentenza era stata notificata, non aveva depositato nei termini la relata di notifica della decisione impugnata, necessaria a verificare la tempestività del ricorso proposto oltre il termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la relata di notifica entro il termine di legge, impedendo il controllo sulla tempestività dell’impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione, entro il termine stabilito, della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia stata allegata o risulti necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta formulata dal consigliere, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per tale forma di definizione accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha applicato la condanna equitativa per responsabilità aggravata e la somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 369 c.p.c.

    Se la sentenza è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve; la Corte non può verificare la tempestività senza la relata di notifica depositata nei termini.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione successiva non può sanare, oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la mancata produzione della relata di notifica quando necessaria al controllo di procedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come vizio di omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell’onere della prova, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di prove testimoniali, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di incapacità a testimoniare, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle dichiarazioni rese in interrogatorio, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro sul contraddittorio e sulle preclusioni processuali, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di memoria conclusionale, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulla questione del pagamento al creditore apparente, ma non esaminato nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la sanzione di improcedibilità per mancato deposito della relata non viola il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione di improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per escludere contrasti tra l’onere di deposito della relata e il diritto a un equo processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Dà luogo all’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notifica, perché la Corte possa verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve.
  • La mancata produzione della relata di notifica, quando necessaria al controllo della tempestività dell’impugnazione, determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e tale omissione non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
  • La produzione tardiva non può recuperare l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., essendo un adempimento preliminare e funzionale alla verifica del passaggio in giudicato formale della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. oltre alle statuizioni sulle spese.
  • La declaratoria di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, perché l’adempimento è semplice e finalizzato a esigenze pubblicistiche di certezza del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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