Ordinanza n. 2789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento relativo alla cessazione o mancata applicazione delle speciali misure di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nei confronti del provvedimento concernente le speciali misure di protezione. Dal testo emerge che il ricorrente contestava gli effetti del provvedimento sulla propria sicurezza e su quella del nucleo familiare, nonché le relative ricadute economiche. L'appello è stato esaminato con riferimento ai presupposti cautelari, in particolare al periculum in mora e alla ragionevole previsione di fondatezza del ricorso, oltre che alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha escluso il periculum in mora, rilevando che il programma speciale di protezione era comunque destinato a concludersi il 4 maggio 2026. Ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato risultava sostenuto dai pareri favorevoli della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Direzione Nazionale Antimafia. Quanto alle esigenze di sicurezza del ricorrente e del nucleo familiare, il Collegio ha ritenuto che esse potessero essere adeguatamente considerate dall'Autorità competente per l'applicazione delle misure ordinarie di protezione. Le ricadute economiche sono state ritenute valutabili dal TAR nell'ambito della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza ravvisare quindi ragioni per concedere la tutela cautelare. È stata altresì respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per l'insussistenza dei presupposti connessi alla ragionevole previsione di fondatezza del ricorso. Le spese del giudizio cautelare di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il periculum in mora non sussiste quando la misura amministrativa contestata è destinata comunque a cessare prima della decisione cautelare, salvo la dimostrazione di un pregiudizio attuale e non altrimenti ristorabile.
- La presenza di pareri favorevoli delle competenti autorità antimafia costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della ragionevole previsione di fondatezza dell'impugnazione di un provvedimento relativo a speciali misure di protezione.
- Le esigenze di sicurezza personale e familiare successive alla cessazione delle speciali misure di protezione possono essere considerate dall'autorità competente nell'ambito dell'applicazione delle misure ordinarie di protezione; tale possibilità incide sulla valutazione dell'urgenza cautelare.
- Le ricadute economiche del provvedimento impugnato, quando non dimostrino da sole un pregiudizio cautelare irreparabile, possono essere valutate dal giudice di merito mediante la sollecita fissazione dell'udienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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