Sentenza n. 9285/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del provvedimento di rigetto della pratica FNC3-S-04985 ad istanza della Bonaparte s.r.l., presentata nell’ambito del FNC3 di cui all’avviso indetto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 439 del 5.12.2024, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, istituito dall’art. 88 del decreto-legge n. 34/2020, conv. con modif. dalla legge n. 77/2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10.10.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi comprese le richieste di integrazione documentale del 2.9.2025 e dell’8.9.2025; nonché, se ed in quanto necessario, - dell’Avviso FNC3 e dei suoi allegati, ivi compresi i modelli di dichiarazione e le disposizioni relative all’obbligo di allegazione dei modelli relativi ai sottoscrittori dell’Accordo aziendale di rimodulazione dell’orario di lavoro, ove interpretati nel senso prospettato dall’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al Fondo Nuove Competenze, motivato dall’impossibilità di identificare i soggetti firmatari dell’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda di ammissione al Fondo Nuove Competenze allegando un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto da un’associazione datoriale e da un’organizzazione sindacale esterne. Il Ministero, rilevando che la firma del rappresentante sindacale non recava l’indicazione nominativa del sottoscrittore, aveva chiesto integrazioni documentali. La società aveva trasmesso l’Allegato 04, compilato e corredato dei documenti di identità dei rappresentanti datoriale e sindacale, ma il Ministero aveva reiterato la richiesta di una distinta autodichiarazione sui soggetti firmatari e, successivamente, aveva rigettato l’istanza ritenendo ancora non identificabili i sottoscrittori. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina europea e nazionale del Fondo Nuove Competenze e dell’Avviso FNC3; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione, errore di fatto e travisamento; violazione dei principi di affidamento, autovincolo, interpretazione delle regole della procedura e soccorso istruttorio; violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.; violazione del divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, l. 241/1990, per avere l’Amministrazione richiesto due moduli ritenuti sostanzialmente equivalenti. In via subordinata, la società ha chiesto di poter produrre in giudizio l’ulteriore modulo previsto dall’Avviso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto, assorbendo le ulteriori censure. Ha rilevato che, benché l’accordo non riportasse le generalità del rappresentante della Cisal Terziario firmatario, il Ministero avrebbe potuto identificare entrambi i sottoscrittori attraverso la lettura combinata dell’accordo, dell’Allegato 04 successivamente prodotto e dei documenti di identità allegati, anche mediante il raffronto delle firme. L’ulteriore autodichiarazione richiesta avrebbe avuto, secondo il giudice, il solo scopo di ottenere un’assunzione formale di responsabilità del legale rappresentante sull’autenticità delle firme; tale assunzione di responsabilità risultava comunque già implicita nell’utilizzo del documento nella procedura di finanziamento. Il rigetto è stato quindi ritenuto illegittimo perché fondato su un’istruttoria non adeguata e su una valutazione eccessivamente formalistica della documentazione, nonostante gli elementi già disponibili consentissero l’identificazione dei firmatari. L’annullamento è disposto salve le future determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 88 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Costituisce la base normativa del Fondo Nuove Competenze nell’ambito del quale era stata presentata l’istanza di finanziamento.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato con riferimento al divieto di aggravamento del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso senza sviluppare una distinta decisione su tale censura.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato per contestare l’insufficienza della motivazione del rigetto; la censura è assorbita a seguito dell’accoglimento del ricorso.
artt. 1362 e seguenti c.c.
La ricorrente li ha richiamati per sostenere l’interpretazione delle disposizioni dell’Avviso FNC3 e dei relativi allegati; la sentenza non li applica autonomamente.
Massime di principio
- In una procedura di concessione di contributi pubblici, l’Amministrazione non può rigettare l’istanza per l’omessa produzione di una specifica dichiarazione formale quando la documentazione complessivamente acquisita consenta comunque di identificare con sufficiente certezza i soggetti rilevanti ai fini della verifica dei requisiti.
- La valutazione della documentazione amministrativa deve essere condotta in modo complessivo e sostanziale, considerando il contenuto dell’atto principale, le integrazioni successive, le sottoscrizioni e i documenti di identità prodotti, senza arrestarsi a carenze meramente formali superabili attraverso il raffronto degli elementi disponibili.
- È illegittimo il rigetto fondato su un’esigenza di assunzione formale di responsabilità già sostanzialmente soddisfatta dalla condotta dell’interessato, qualora questi abbia prodotto e utilizzato nella procedura il documento la cui autenticità viene in rilievo e non emergano elementi concreti di dubbio sulle sottoscrizioni.
- L’istruttoria amministrativa deve verificare se gli elementi documentali già acquisiti siano sufficienti a raggiungere lo scopo sostanziale richiesto dalla procedura; l’Amministrazione non può imporre ulteriori adempimenti quando essi risultino privi di effettiva utilità conoscitiva.
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