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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08129/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

A seguito della notifica di un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Contestava, da un lato, l’inesistenza del titolo esecutivo perché il decreto ingiuntivo recava solo una firma illeggibile, senza indicazioni sufficienti a identificare la persona fisica del giudice che lo aveva emesso; dall’altro, lamentava la mancata apposizione del decreto di esecutorietà sull’originale, in violazione dell’art. 654 c.p.c. Il tribunale respingeva l’opposizione; la corte d’appello confermava il rigetto quanto all’opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiarava inammissibile l’impugnazione quanto alla parte riconducibile all’art. 617 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva soprattutto la violazione degli artt. 161, comma 2, e 132, n. 5, c.p.c., sostenendo che la firma illeggibile, priva di riferimenti idonei alla persona fisica del giudice, dovesse essere equiparata a mancanza di sottoscrizione e quindi a inesistenza del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta originariamente dal debitore, in quanto il decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo è stato ritenuto inesistente per difetto di sottoscrizione identificabile del giudice. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo, relativo all’ammissibilità dell’appello sulla questione dell’art. 654 c.p.c., e il terzo motivo sulle spese. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    omessa sottoscrizione del provvedimento

    La sottoscrizione illeggibile equivale alla mancanza di sottoscrizione solo se non consente di identificare la persona fisica del giudice; in tal caso il vizio è di inesistenza e non di mera nullità.

  • art. 132, n. 5, c.p.c.

    La decisione richiama il requisito della sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale come elemento essenziale per la sua riferibilità al giudice decidente.

  • art. 615 c.p.c.

    L’inesistenza del titolo esecutivo può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione o al precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    I vizi degli atti esecutivi devono essere dedotti con il rimedio proprio dell’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 654 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata apposizione del decreto di esecutorietà è stata qualificata come censura relativa agli atti esecutivi.

  • art. 618, ult. comma, c.p.c.

    L’appello contro la decisione resa sull’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile nei casi previsti dalla norma.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • La sottoscrizione illeggibile del giudice non è di per sé sufficiente a escludere la validità del provvedimento: occorre verificare se, dal solo contenuto interno dell’atto, sia comunque possibile identificare la persona fisica del decidente.
  • Quando il segno grafico è del tutto inidoneo a consentire l’identificazione del giudice e non esistono nell’atto elementi interni di collegamento, la sottoscrizione si considera mancante e il provvedimento è inesistente, non semplicemente nullo.
  • L’identificazione del giudice deve emergere dal testo del provvedimento; elementi esterni o ricavabili aliunde non valgono a sanare il difetto di identificabilità della sottoscrizione.
  • L’inesistenza del titolo esecutivo può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione o al precetto, mentre i vizi degli atti prodromici o esecutivi seguono il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
  • Se la cassazione non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito, pronunciando sull’opposizione originaria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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