Corte di giustizia, Sentenza C-596/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2022. — DuoDecad Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 24 e 43 – Luogo della prestazione di servizi – Servizi di assistenza tecnica forniti a una società stabilita in un altro Stato membro – Abuso di diritto – Valutazione dei fatti – Incompetenza. — Causa C-596/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice ungherese, perché queste richiedono una valutazione fattuale del rapporto tra DuoDecad, Lalib e WML più che un’interpretazione delle norme IVA. Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza di stabilire quale società fosse il vero prestatore dei servizi di intrattenimento elettronico e se vi fosse un abuso di diritto. La Corte ricorda che tale apprezzamento spetta al giudice nazionale, mentre la sua funzione nel rinvio pregiudiziale è limitata all’interpretazione del diritto UE.
Rinvio pregiudiziale in materia IVA dichiarato inammissibile/incompetente: la Corte non può sostituirsi al giudice nazionale nella valutazione dei fatti per stabilire il vero prestatore di servizi e il possibile abuso di diritto.
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112/CE, la società acquirente di una licenza di know-how o, invece, la società concedente la licenza debba essere considerata il reale prestatore dei servizi di intrattenimento elettronico e, di riflesso, il reale destinatario dei servizi di assistenza tecnica; e se la Corte possa pronunciarsi, in presenza di qualificazioni fiscali divergenti tra autorità di diversi Stati membri, sulla corretta valutazione dei fatti e sull’eventuale abuso di diritto.
Principio di diritto
La Corte non è competente a rispondere a un rinvio pregiudiziale che, sotto la veste dell’interpretazione della direttiva IVA, mira in realtà a farle accertare e valutare i fatti del procedimento principale e a stabilire quale soggetto sia il vero prestatore dei servizi; nel procedimento ex articolo 267 TFUE spetta solo al giudice nazionale accertare i fatti e applicare il diritto dell’Unione. Resta al giudice del rinvio verificare, se del caso, se il contratto tra le parti costituisca un abuso di diritto ai fini IVA, applicando i criteri già indicati nella giurisprudenza WebMindLicenses.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 43 direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Articolo 44 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 45 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 56 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 59 direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (UE) n. 904/2010
Rinvio pregiudiziale in materia IVA e competenza della Corte
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Fővárosi Törvényszék nell’ambito di una controversia IVA tra DuoDecad Kft. e l’amministrazione fiscale ungherese. Il giudice nazionale chiedeva chiarimenti sulla qualificazione di una complessa struttura contrattuale relativa a servizi di intrattenimento elettronico e a servizi di assistenza tecnica al know-how.
Fatti e procedimento principale
DuoDecad, società ungherese attiva nella programmazione informatica, aveva fornito servizi di assistenza tecnica alla Lalib, società stabilita a Madera (Portogallo), emettendo fatture per gli anni 2009 e 2011. L’autorità fiscale ungherese ha però ritenuto che il vero beneficiario o destinatario dei servizi non fosse Lalib, bensì WML, società ungherese titolare del know-how, e ha recuperato IVA, sanzioni e interessi. Il giudice del rinvio rilevava che anche l’autorità fiscale portoghese aveva qualificato diversamente la stessa operazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, l’articolo 24, paragrafo 1, che definisce la prestazione di servizi, e le disposizioni sul luogo di prestazione: l’articolo 43 nella versione applicabile ai fatti fino al 31 dicembre 2009, nonché gli articoli 44, 45, 56 e 59 dopo la riforma introdotta dalla direttiva 2008/8/CE. È inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE e, nel contesto della cooperazione tra amministrazioni fiscali, il regolamento (UE) n. 904/2010.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale domandava, in sostanza, se, in presenza di molteplici indici fattuali relativi all’organizzazione economica e contrattuale delle società coinvolte, la società che aveva acquistato il know-how o quella che lo aveva concesso dovesse essere considerata il vero prestatore dei servizi di intrattenimento online. La risposta a tale qualificazione era decisiva per stabilire chi fosse il destinatario dei servizi di assistenza tecnica resi da DuoDecad e, quindi, il luogo di tassazione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che le questioni non richiedono una nuova interpretazione delle norme IVA, ma mirano in realtà a farle valutare direttamente i fatti del procedimento principale. Ricorda che, secondo la struttura del procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti, mentre la Corte può soltanto interpretare il diritto dell’Unione. La Corte richiama anche la sentenza WebMindLicenses, nella quale aveva già indicato al giudice nazionale i criteri per verificare l’esistenza di una pratica abusiva, come la mancanza di una reale struttura economica, di locali, personale e mezzi tecnici, o l’esistenza di costruzioni puramente artificiali.
La Corte precisa inoltre che il fatto che la stessa operazione sia stata trattata fiscalmente in modo diverso da due Stati membri non attribuisce alla Corte il potere di sostituirsi al giudice nazionale nella ricostruzione dei fatti. Resta quindi al giudice del rinvio verificare se il contratto tra le società coinvolte sia parte di una costruzione artificiosa finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Decisione
La Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dalla Fővárosi Törvényszék.
Principio desumibile dalla pronuncia
Nel rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE la Corte non può essere chiamata a determinare, sulla base di circostanze concrete controverse, quale soggetto sia il vero prestatore di servizi ai fini IVA né a compiere direttamente la valutazione del fatto e dell’eventuale abuso di diritto: tali accertamenti spettano esclusivamente al giudice nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-697/19
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-698/19
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-699/19
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-700/19
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-328/20
- Sentenza · 16 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-520/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →