Sentenza n. 58/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- del 15 ottobre 2025, emesso dal Questore di Udine, notificato in pari data, veicolante foglio di via dalla Città di Udine con intimazione a non farvi ritorno per un anno; - di ogni atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via dalla Città di Udine, con divieto di ritorno per un anno, adottato dal Questore di Udine
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato a una manifestazione in favore del popolo palestinese svoltasi a Udine il 14 ottobre 2025 in concomitanza con una partita di calcio, ha dedotto di essere rimasta coinvolta, suo malgrado, negli scontri tra manifestanti e forze di polizia senza avere posto in essere condotte violente o consapevolmente contrarie alle disposizioni dell'autorità. Ha inoltre rappresentato di essere incensurata e di non essere mai stata coinvolta in fatti analoghi. Il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendo ravvisabile un'urgenza tale da giustificare la deroga alle garanzie partecipative. Il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che la ricorrente non appartenesse alle categorie soggettive cui è applicabile la misura e che mancasse un adeguato giudizio prognostico sulla probabilità di reiterazione di condotte socialmente pericolose, fondato sulla sua condotta recente e pregressa. È stato inoltre lamentato il difetto di istruttoria, poiché l'amministrazione non avrebbe acquisito le giustificazioni e i chiarimenti della destinataria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la comunicazione di avvio può essere omessa nell'applicazione di una misura di prevenzione solo in presenza di assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione. Nel caso concreto, la manifestazione era già conclusa e non risultavano imminenti ulteriori manifestazioni dello stesso genere nella medesima città; pertanto, l'omissione della partecipazione procedimentale non era giustificata. Il vizio ha inciso anche sull'istruttoria e sulla motivazione, perché il contraddittorio avrebbe potuto consentire l'acquisizione di elementi idonei a chiarire la posizione della ricorrente e a modificare il giudizio prognostico. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché il provvedimento non esplicitava con sufficiente chiarezza gli elementi fattuali e giuridici posti a base della pericolosità sociale e del rischio di reiterazione. Il giudizio di pericolosità, ai fini delle misure di prevenzione, deve essere collegato all'esame della condotta concreta e, soprattutto, della generale condotta di vita. La mancata dimostrazione dell'appartenenza della ricorrente alle categorie di soggetti tendenzialmente ritenuti proclivi alla pericolosità rendeva inoltre più debole e ingiustificato il giudizio prognostico. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'applicazione di una misura di prevenzione soltanto quando sussista assoluta urgenza di prevenire la condotta pericolosa o di evitarne la reiterazione.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La misura di prevenzione personale deve essere applicata nei confronti di soggetti riconducibili alle categorie previste dalla legge, sulla base di un giudizio di pericolosità collegato alla condotta.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via presuppone un adeguato giudizio prognostico sulla pericolosità sociale e sulla probabilità di reiterazione di condotte pericolose.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di un foglio di via obbligatorio soltanto quando ricorra un'assoluta urgenza, concretamente motivata, di prevenire una condotta pericolosa o di evitarne l'immediata reiterazione; la mera adozione della misura di prevenzione non esonera automaticamente l'amministrazione dal rispetto della partecipazione procedimentale.
- Quando la situazione di pericolo è ormai cessata e non risultano imminenti ulteriori occasioni della medesima condotta nella località interessata, l'omissione della comunicazione di avvio non è giustificata dall'urgenza e vizia il provvedimento, anche perché impedisce l'acquisizione di chiarimenti rilevanti ai fini della decisione.
- Il foglio di via obbligatorio richiede un giudizio prognostico specifico, attuale e adeguatamente motivato sulla pericolosità sociale e sulla probabilità di reiterazione di condotte pericolose; tale giudizio non può fondarsi sulla mera presenza dell'interessato in una manifestazione o sul coinvolgimento occasionale in disordini.
- Il giudizio di pericolosità richiesto per una misura di prevenzione deve essere ancorato all'esame della condotta concreta e della generale condotta di vita del destinatario; l'assenza di precedenti o di elementi riconducibili alle categorie legislative di soggetti tendenzialmente pericolosi rende necessaria una motivazione particolarmente puntuale.
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