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Sentenza

Sentenza n. 1701/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 596 del 2024.

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 596 del 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 596 del 2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero dell'istruzione e del merito in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza dare esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'attuazione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza posta in esecuzione era irrevocabile, ritualmente notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in favore della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione, relativo alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione competente, con facoltà di delega, e può essere autorizzato a provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte interessata entro il termine stabilito dal giudice.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza relative all'esecuzione di obblighi amministrativi già accertati giudizialmente, la liquidazione delle spese può essere determinata tenendo conto della natura della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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