Sentenza n. 524/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1359/2024, resa tra le parti, del 10 aprile 2024, n. 1359, reiettiva del ricorso proposto dalla Società appellante, per l'annullamento: - del provvedimento del 2 febbraio 2023, n. 2001, dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia – Servizi Territoriali di Catania, notificato in pari data a mezzo PEC ai difensori della ricorrente, col quale l'Agenzia ha revocato il proprio avviso di gara del 13 giugno 2005 n. 32386 (per la concessione d'uso dell'immobile denominato “Fanale punta Catelluccio – Faro Massolivieri”), per la ragione che «…la Società … è risultata “solo” aggiudicataria provvisoria … non essendo mai stata emessa l'approvazione di tale aggiudicazione provvisoria…», deliberando che «…Questa Agenzia non procederà alla stipula dell'atto di concessione…» e ritenendo che «…non sussistono le condizioni – fattuali e normative – per procedere alla citata approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ed alla conseguenziale aggiudicazione definitiva con la conseguenza che la procedura di gara indetta nel 2005 dovrà, per ovvie ragioni, ritenersi revocata e con essa ogni atto prodromico e/o conseguenziale…»; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale, connesso, successivo o comunque collegato, ancorché non conosciuto; nonché, per il risarcimento dei danni subìti per effetto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di revoca dell’avviso di gara per la concessione d’uso di un immobile demaniale e di mancata stipula della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicataria provvisoria)
Prevale il privato
La controversia
La società, risultata aggiudicataria provvisoria nel 2005 di una gara per la concessione d’uso di un immobile demaniale, aveva più volte sollecitato l’Amministrazione ad approvare l’aggiudicazione e a stipulare la concessione, anche dopo la definizione del contenzioso promosso dal precedente concessionario e la riconsegna del bene all’Amministrazione nel 2013. A seguito di un lungo periodo di inerzia e dell’instaurazione di un giudizio avverso il silenzio, il TAR aveva ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento. L’Amministrazione aveva quindi revocato l’avviso di gara, richiamando la mancata approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, il mutamento non prevedibile della situazione di fatto e generiche esigenze di buon andamento e imparzialità, nonché la necessità di rideterminare le opere manutentive e il canone. La società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, violazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché l’omessa considerazione delle proprie osservazioni, della disponibilità a eseguire i lavori di manutenzione e a corrispondere un canone aggiornato. Ha chiesto l’annullamento della revoca e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello limitatamente alla domanda caducatoria e ha riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento di revoca. Ha riconosciuto che, prima della stipula del contratto e anche in presenza di una mera aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione può revocare la procedura, ma tale potere deve essere esercitato sulla base di concreti motivi di interesse pubblico o di specifiche circostanze fattuali non prevedibili, con puntuale motivazione ai sensi degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990. Nel caso concreto, il provvedimento si limitava a formule generiche sul mutamento dello stato delle cose, sul buon andamento e sull’imparzialità, senza spiegare perché il decorso del tempo, imputabile alla stessa inerzia amministrativa, rendesse necessaria la revoca nel 2023. L’Amministrazione non aveva inoltre svolto una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla riedizione della gara e gli interessi della società, né aveva valutato le osservazioni con cui questa si era dichiarata disponibile a eseguire le manutenzioni e a corrispondere un canone aggiornato. La domanda risarcitoria non è stata definita: la causa è stata rimessa a nuovo ruolo, subordinatamente alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza, per ogni ulteriore valutazione sull’an e sul quantum del danno e sulle spese.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca è consentita per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento oppure, salvo i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La revoca di una procedura di gara, anche prima dell’aggiudicazione definitiva, richiede l’individuazione di concreti motivi di interesse pubblico o di specifiche circostanze fattuali non prevedibili e non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una motivazione puntuale e dalla ponderazione degli interessi coinvolti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione devono essere improntati a collaborazione, correttezza e buona fede; tali principi rilevano anche nell’esercizio del potere di revoca.
art. 97 Cost.
I principi di collaborazione, correttezza e buona fede nei rapporti amministrativi sono ricondotti ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- La revoca di una procedura di gara, anche quando non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia stato stipulato il contratto, è ammissibile, ma deve essere sorretta da concreti motivi di interesse pubblico o da un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’avvio della procedura; il mero decorso del tempo, soprattutto quando dipenda dall’inerzia dell’Amministrazione, non costituisce di per sé una motivazione sufficiente.
- L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel revocare una gara non elimina l’obbligo di motivare puntualmente la scelta, indicando le specifiche ragioni fattuali e giuridiche del ripensamento e consentendo di ricostruire l’iter logico seguito.
- Nell’esercizio del potere di revoca l’Amministrazione deve effettuare una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito e tutti gli interessi secondari pubblici, collettivi e privati coinvolti, valutando anche le osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento.
- Formule generiche quali il richiamo al mutamento dello stato delle cose, al buon andamento o all’imparzialità non sono sufficienti a motivare la revoca se non sono accompagnate dall’indicazione delle concrete circostanze che rendono inopportuna la prosecuzione della procedura.
- La mancata aggiudicazione definitiva può incidere sull’ampiezza dell’affidamento tutelabile e sulla spettanza dell’indennizzo, ma non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione e di corretta ponderazione degli interessi nell’esercizio della revoca.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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