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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 123 del 05/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere il beneficio della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva corrisposto tutte le somme dovute. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. La difesa amministrativa sosteneva, secondo la posizione già esaminata in giudizi analoghi, che la docente avrebbe dovuto presentare nuovamente la richiesta mediante le procedure telematiche indicate in avvisi pubblicati sul sito ministeriale e dell'USR, in applicazione dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme riconosciute dalla sentenza civile e ha ritenuto fondata l'azione di ottemperanza. Ha escluso che la creditrice fosse tenuta a presentare ulteriori richieste amministrative o ad attendere senza certezza dei tempi l'esame della propria posizione: nessuna norma imponeva tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione del giudicato, né prevedeva la sospensione dei giudizi. Il Tribunale ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute e ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, con il compito di provvedere in sostituzione del Ministero, su richiesta della ricorrente, al rilascio della carta docente e all'accredito delle somme, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece esclusa: trattandosi dell'erogazione di un contributo e considerata la situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, la misura è stata ritenuta iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, trattandosi dell'erogazione di un contributo e considerata la difficoltà degli uffici ministeriali, sarebbe risultata iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie è stato considerato dalla ricorrente quale presupposto per l'azione esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza ha utilizzato il potere di nominare un commissario ad acta, individuato nel Prefetto competente o in un funzionario da lui delegato, per l'eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile definitiva di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di un beneficio economico, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di un beneficio a ulteriori richieste amministrative o telematiche del creditore quando nessuna norma prevede tali adempimenti come condizione per la soddisfazione del credito.
  • I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli di attendere indefinitamente, senza certezza sui tempi di pagamento, prima di ricorrere al giudice dell'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva della prestazione e alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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