Sentenza n. 2386/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del bando prot. 2505301/2024 del 23 dicembre, pubblicato il 27 dicembre successivo, con il quale la Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 2 assistenti – profilo tecnico con esperienza nel campo edile, nella parte in cui preclude la partecipazione al concorso agli aspiranti in possesso di laurea magistrale in architettura, privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con un voto di almeno 80/100 o 48/60 rilasciato da un istituto tecnico, settore tecnologico, con indirizzo “costruzioni ambiente e territorio”; del provvedimento di cui alla e.mail del 28 gennaio 2025, con la quale il Servizio Gestione del personale – Divisione selezioni e reclutamento - ha ribadito che “anche per coloro che facciano valere l’assorbenza è necessario che il titolo di studio di scuola secondaria superiore effettivamente conseguito rientri nella votazione minima richiesta”; dell’articolo 2 del bando di concorso nella parte in cui prevede che la domanda debba essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia e che “non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”; di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi, compreso, ove emesso, l’eventuale provvedimento di esclusione dal concorso. Nonché, ove necessario e per quanto di ragione, l’articolo 12 regolamento del personale dell’area operativa della Banca d’Italia, ove interpretato nel senso di precludere la partecipazione ai concorsi per la assunzione nei profili amministrativo e tecnico agli aspiranti in possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto dal bando e degli ulteriori titoli e/o requisiti professionali richiesti dal bando medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di due assistenti con profilo tecnico, nella parte relativa ai requisiti di titolo di studio e alle modalità telematiche di presentazione della domanda, nonché la successiva comunicazione interpretativa dell'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando con cui la Banca d'Italia aveva indetto un concorso per due assistenti con profilo tecnico ed esperienza nel campo edile, contestando la previsione che subordinava la partecipazione al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, conseguito presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, con una votazione minima di 80/100 o 48/60. La contestazione riguardava anche la posizione dell'amministrazione secondo cui il possesso di una laurea magistrale in architettura non sarebbe stato sufficiente, per assorbenza, in assenza del diploma richiesto con la votazione minima, nonché la previsione dell'obbligo di presentare la domanda esclusivamente tramite l'applicazione informatica indicata nel bando. Il ricorrente aveva inoltre chiesto, ove necessario, l'annullamento o la disapplicazione dell'articolo 12 del regolamento del personale dell'area operativa della Banca d'Italia, se interpretato nel senso di escludere i candidati in possesso di un titolo superiore e assorbente.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente con cui egli ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto che il ricorrente possa disporre dell'interesse a ricorrere e dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può disporre dell'interesse a ricorrere e dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza che egli possa proseguire d'ufficio il giudizio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva: in assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione, il giudizio non può proseguire nonostante l'eventuale persistenza di questioni di legittimità dell'atto impugnato.
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