Ordinanza n. 817/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento PG 421397.2022 DEL 3.08.2022 (NOTIF. 9.09.2022) del Comune di Milano e del Permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 2207.2022, in toto ovvero nella parte in cui determinano il contributo concessorio globalmente dovuto in complessivi euro 53.870,35; - e di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi anche allo stato non conosciuti; nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio presentata in data 10.12.2004 e dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune di Milano per eventuali conguagli dell'oblazione e per "contributo concessorio"; nonché per l'eventuale condanna del Comune di Milano, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito dell'A.C., alla rideterminazione degli importi dovuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale e permesso di costruire in sanatoria nella parte relativa alla determinazione del contributo concessorio complessivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 agosto 2022 e il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel luglio 2022, contestando la quantificazione del contributo concessorio in euro 53.870,35. Ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004, dell'intervenuta prescrizione del credito comunale relativo a eventuali conguagli dell'oblazione e al contributo concessorio e, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure, né le domande di accertamento o di rideterminazione degli importi. Ha rilevato che, durante l'udienza pubblica celebrata da remoto, il difensore del Comune non aveva potuto intervenire per ragioni tecniche non imputabili allo stesso. Ritenendo così non assicurato il contraddittorio, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per la fissazione di una nuova udienza pubblica di trattazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando, per ragioni tecniche non imputabili alla parte, il difensore non può intervenire nella discussione da remoto, il giudice amministrativo deve assicurare il contraddittorio disponendo la rimessione della causa sul ruolo e la fissazione di una nuova udienza pubblica.
- La mancata assicurazione del contraddittorio impedisce la definizione della controversia nel merito e giustifica il rinvio della trattazione a una nuova udienza.
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