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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva annullato i recuperi a tassazione relativi a costi dedotti e detrazioni IVA collegati a prestazioni fatturate da C. s.r.l., ritenute oggettivamente inesistenti o comunque non adeguatamente provate. L'Ufficio deduceva la violazione dell'art. 75 del TUIR, degli artt. 21 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta forniti elementi indiziari idonei a mettere in dubbio l'effettività, certezza, inerenza e congruità dei costi, spettasse al contribuente dimostrare concretamente l'esistenza delle operazioni. Veniva inoltre denunciata l'insufficienza della motivazione della CTR, che aveva ritenuto generico e carente l'impianto probatorio dell'Amministrazione senza esaminare adeguatamente gli indizi forniti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società, per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla stessa Commissione tributaria regionale in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari o presuntivi dell'inesistenza dell'operazione; successivamente grava sul contribuente la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. La sola fattura, la regolarità formale della contabilità o l'avvenuto pagamento non sono sufficienti. Per le imposte sui redditi deve inoltre essere applicato, se più favorevole e salvo definitività degli atti, l'art. 8 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012.

Norme richiamate

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi, certi, inerenti e congrui; quando l'Amministrazione contesta con elementi idonei tali requisiti, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione.

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza delle operazioni, mentre il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione o alla detrazione quando la contestazione sia adeguatamente motivata.

  • Artt. 21 e 54 del D.P.R. n. 633/1972

    La fattura costituisce elemento probatorio favorevole solo se conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge; l'Amministrazione può procedere alla rettifica quando emergano elementi che dimostrino o facciano presumere l'inesistenza delle operazioni fatturate.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    È stato invocato dalla società per contestare la mancata indicazione di aliquote e imponibili nell'atto impositivo, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

  • Art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

    La disciplina più favorevole può applicarsi retroattivamente ai casi precedenti, salvo che gli atti siano divenuti definitivi. Il contribuente deve però provare che anche i componenti positivi correlati alle spese inesistenti siano fittizi e direttamente riconducibili a esse.

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    Per le sentenze soggette alla disciplina ratione temporis applicabile era necessario formulare uno specifico quesito di diritto; la sua mancanza rende inammissibile il motivo di ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In presenza di fatture sospette per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve fornire necessariamente una prova diretta dell'inesistenza, ma può basarsi su elementi indiziari o presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta superata la soglia del ragionevole dubbio mediante una contestazione specifica dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare concretamente che i beni o servizi sono stati effettivamente scambiati o prestati.
  • La mera esibizione della fattura, la regolare annotazione in contabilità, la presenza di un contratto o il pagamento tracciato non provano da soli l'effettività dell'operazione, perché anche operazioni fittizie possono essere documentate formalmente.
  • La fattura ha efficacia probatoria solo se descrive adeguatamente natura, quantità, qualità e condizioni delle prestazioni e se risulta coerente con la documentazione contrattuale, contabile e operativa.
  • In caso di operazioni inesistenti, il giudice deve esaminare specificamente tutti gli indizi dell'Amministrazione, come descrizioni generiche, divergenze tra contratto e fatture, assenza di prove dell'esecuzione e rapporti societari o organizzativi tra le parti.
  • Per le imposte sui redditi occorre verificare d'ufficio l'applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dall'art. 8 del D.L. n. 16/2012, se gli atti non sono definitivi.

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