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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3263 del 2025: SENTENZA N 2438/2024 TRIB TORINO. quanto al ricorso n. 3265 del 2025: SENTENZA TRIB TO SEZ LAVORO 1755/2024.

Giustizia amministrativa202503263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, in materia di carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Due docenti hanno proposto separati ricorsi per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, rispettivamente indicate come sentenza n. 2438/2024 e sentenza n. 1755/2024. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, le ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva adempiuto a quanto statuito dai titoli giudiziali. I ricorsi sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, poiché caratterizzati da motivazione e dispositivo identici.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alle sentenze oggetto dei ricorsi. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza. Per ciascun ricorso le spese sono state liquidate complessivamente in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché con condanna alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza è stato reso necessario dall'inerzia o dal ritardo dell'amministrazione, poiché la regolazione delle spese deve tenere conto della causa concreta della cessazione della controversia.
  • Ricorsi per ottemperanza con identica motivazione e identico dispositivo possono essere riuniti per ragioni organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né i criteri di liquidazione delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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