Sentenza n. 1971/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 677/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 677/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato l'amministrazione a riconoscere il diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 maggio 2024 in copia informatica munita di attestazione di conformità. Il ricorrente ha inoltre documentato la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione al Ministero della sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudice ha chiarito che, ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; quest'ultima, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione, compresa la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 474 c.p.c.
Rileva per la nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze; la sua mancanza non incide sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
- La nozione di titolo esecutivo rilevante ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; essa deve essere distinta dalla spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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