Cassazione Civile, Ordinanza n. 37138/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a un soggetto una cartella di pagamento per un importo rilevante, riferito a crediti iscritti a ruolo dal ministero della giustizia a titolo di spese di giustizia penali. Il destinatario aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo, in sintesi, che la cartella fosse illegittima perché le somme richieste non erano correttamente riferibili ai soli reati per i quali era stato condannato e che, comunque, la documentazione prodotta non consentiva di verificare la correttezza della liquidazione. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la parte di impugnazione relativa all'opposizione agli atti esecutivi e aveva accolto l'opposizione all'esecuzione, annullando la cartella. In cassazione la società concessionaria, con due motivi, ha dedotto: 1) nullità del procedimento di secondo grado e violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e della disciplina del t.u. spese di giustizia, sostenendo che la questione avrebbe dovuto essere devoluta al giudice dell'esecuzione penale; 2) violazione delle norme sulle spese di giustizia e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il condannato avrebbe dovuto pagare integralmente le spese del procedimento e che non vi sarebbe stata inversione dell'onere della prova. Il ministero della giustizia ha proposto ricorso incidentale adesivo con doglianze sostanzialmente analoghe.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che non vi è una questione di competenza in senso tecnico tra giudice penale e giudice civile: le contestazioni sulla portata della condanna alle spese processuali appartengono al giudice penale, mentre quelle relative alla concreta quantificazione delle spese, se contestate in sede esecutiva, possono essere dedotte con opposizione ex art. 615 c.p.c. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretto l'accoglimento dell'opposizione perché la documentazione prodotta non consentiva di verificare che le somme richieste fossero effettivamente riferibili ai soli reati per cui il debitore era stato condannato. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che è onere dell'ente creditore dimostrare la correttezza dell'auto-liquidazione e la pertinenza delle spese richieste. La cartella è stata quindi annullata, ma la Corte ha precisato che ciò non preclude, in astratto, una nuova e corretta iscrizione a ruolo, se ancora possibile e non preclusa da decadenze.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
È lo strumento corretto per contestare, davanti al giudice civile, la concreta quantificazione delle spese di giustizia richieste con cartella, quando non si mette in discussione la statuizione penale di condanna ma solo il quantum
art. 617 c.p.c.
Le doglianze sugli atti esecutivi sono state dichiarate inammissibili in appello; la Corte ribadisce la distinzione tra contestazioni sul titolo e contestazioni sulla quantificazione
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sull'ente creditore che pretende il pagamento: deve dimostrare che le somme richieste sono effettivamente dovute e pertinenti alla condanna penale
artt. 227-bis e ss. d.P.R. n. 115/2002
Regolano il procedimento di recupero delle spese di giustizia mediante ruolo e la relativa auto-liquidazione amministrativa
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle spese di giustizia, ma le doglianze sono state disattese
art. 535 c.p.p.
Serve a distinguere il regime dell'obbligo di pagamento delle spese processuali penali, evidenziando che esso riguarda le spese riferibili ai reati per cui vi è stata condanna
art. 480 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui il precetto deve indicare la somma domandata, senza necessità di esporre il procedimento logico-matematico di calcolo
art. 474 c.p.c.
Richiamato per chiarire che anche un credito liquido può richiedere ulteriori operazioni di quantificazione in concreto
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
L'agente della riscossione può chiamare in giudizio l'ente creditore per acquisire la documentazione necessaria a sostenere la pretesa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali relativi al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento per spese di giustizia penali deriva da una condanna giudiziale che liquida solo in via generica l'obbligo di pagamento, il debitore può contestare in opposizione ex art. 615 c.p.c. la sola quantificazione concreta delle somme, purché non metta in discussione il contenuto della decisione penale sul titolo.
- Non sussiste una questione di competenza in senso tecnico tra giudice penale e giudice civile: le contestazioni sulla portata della condanna appartengono al giudice penale, quelle sulla mera liquidazione amministrativa del quantum possono essere esaminate dal giudice civile dell'esecuzione.
- In caso di contestazione della cartella relativa a spese di giustizia, è onere dell'ente creditore o dell'agente della riscossione dimostrare, con documentazione intelligibile e completa, la correttezza dell'auto-liquidazione e la riferibilità delle somme ai soli reati oggetto della condanna.
- Se la documentazione prodotta non consente al giudice di verificare la pertinenza delle spese richieste alla condanna penale, l'opposizione deve essere accolta.
- L'annullamento della cartella per difetto di prova sulla pertinenza delle spese non esclude, in astratto, una nuova iscrizione a ruolo corretta, ove ancora possibile e non preclusa da decadenze.
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