Cassazione Civile, Ordinanza n. 26045/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una lunga lite tra proprietari confinanti, iniziata nel 1990, avente ad oggetto la legittimità di manufatti realizzati sul fondo di uno dei contendenti in prossimità del confine: un muro in calcestruzzo connesso a una trincea per insilato e la relativa platea di cemento. Nel corso dei precedenti gradi di giudizio si sono susseguiti accertamenti sulla natura del muro di cinta, sulla nozione di costruzione soggetta alle distanze legali e sull'incidenza di successive modifiche alle norme urbanistiche comunali. All'esito dei giudizi di rinvio, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato le domande attoree e ha compensato integralmente le spese di tutti i giudizi, ritenendo che la regola decisiva fosse sopravvenuta in corso di causa e che l'interpretazione delle nuove NTA fosse oggettivamente controvertibile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il solo capo sulle spese, deducendo: 1) motivazione apparente e conseguente nullità della sentenza, perché la compensazione sarebbe stata fondata sull'erroneo presupposto della sopravvenienza di una regola in realtà già vigente; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ratione temporis, sostenendo che non vi fossero giusti motivi per compensare le spese, posto che non era in discussione la portata precettiva delle NTA ma solo la loro legittimità e che la Corte di cassazione aveva già chiarito la portata derogatoria della disciplina sulle costruzioni prive di copertura rispetto alla distanza di cinque metri dal confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ritenuto che la motivazione sulla compensazione delle spese non fosse apparente, poiché il giudice di rinvio aveva indicato in modo intelligibile più ragioni idonee a sorreggere la decisione: il mutamento del quadro normativo locale nel corso del giudizio, il contrasto interpretativo sulla portata delle nuove NTA, il rilievo del precedente giudicato e l'oggettiva controvertibilità delle disposizioni applicabili. La Corte ha inoltre ribadito che, nel regime anteriore alla riforma del 2005, la compensazione per giusti motivi richiede un supporto motivazionale desumibile dal complesso della sentenza, e che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente viene prospettata come vizio processuale, ma è esclusa perché la sentenza contiene una motivazione effettiva e intelligibile.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge viene esclusa perché la compensazione delle spese è stata sorretta da giusti motivi apprezzabili nel caso concreto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso, la condanna alle spese del giudizio di legittimità è stata posta a carico del ricorrente soccombente.
art. 92 c.p.c.
"se vi è soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
Nel regime anteriore alla modifica del 2005, la compensazione per giusti motivi è legittima se le ragioni risultano dal complesso della motivazione, senza necessità di una formula autonoma dedicata esclusivamente alle spese.
art. 878 c.c.
Richiamato nel pregresso contenzioso per la disciplina del muro di cinta, sottratto alle distanze legali.
art. 880 c.c.
Richiamato nel pregresso contenzioso per la qualificazione del muro rispetto alle distanze legali.
art. 881 c.c.
Richiamato nel pregresso contenzioso per la disciplina dei muri e delle distanze.
art. 873 c.c.
Richiamato nel pregresso contenzioso come norma generale sulle distanze tra costruzioni e fondi finitimi.
art. 890 c.c.
Richiamato nel primo giudizio per la distanza minima del deposito di insilato rispetto al confine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 2, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 263
Ha modificato l'art. 92 c.p.c. introducendo l'obbligo di indicare i motivi della compensazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 92 c.p.c. del 2005, la compensazione delle spese per giusti motivi è valida anche se il giudice non formula una motivazione autonoma specificamente dedicata alle spese, purché le ragioni della compensazione siano chiaramente desumibili dall'intera motivazione della decisione.
- Il giudice di appello, e in particolare il giudice di rinvio, può procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite, avendo riguardo alla soccombenza globale e non ai singoli gradi di giudizio.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentita una censura che si risolva nel mero dissenso sulla sufficienza o opportunità della motivazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, senza che l'interprete possa integrarla con congetture o ricostruzioni ipotetiche.
- La valutazione della controvertibilità interpretativa di una disciplina sopravvenuta o comunque oggetto di contrasto tra le parti può integrare un giusto motivo di compensazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26010/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2024 del 04/10/2024
- ordinanza_civile · 4 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2024 del 04/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →