Sentenza n. 1/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa l’adozione di misure cautelari - del provvedimento n. -OMISSIS-*-OMISSIS-*-OMISSIS-*-OMISSIS- del 27 giugno 2025, notificato in data 9 luglio 2025, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui veniva disposta nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, Regolamento di disciplina per gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al D.P.R. 25 Ottobre 1981; - per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di -OMISSIS- del 5 giugno 2025, anch’essa notificata il 9 luglio 2025, con cui veniva proposta nei confronti del ricorrente l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della destituzione dal servizio e, per quanto occorrer possa, deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina recante proposta di destituzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione irrogata dal Capo della Polizia dopo che il Consiglio provinciale di disciplina aveva inizialmente proposto una sospensione di sei mesi. Gli sono stati contestati quattro accessi abusivi, dalla propria postazione e mediante il proprio codice, alla banca dati SDI, finalizzati all'acquisizione di informazioni personali su quattro soggetti e alla loro trasmissione a una società di investigazione privata. Il ricorrente ha dedotto: a) violazione della corrispondenza tra contestazione e sanzione e del principio di immutabilità dell'addebito, sostenendo che la destituzione fosse stata fondata anche su fattispecie estorsive non contestate; b) violazione dell'art. 21, comma 3, del codice disciplinare della Polizia di Stato e del divieto di reformatio in peius, poiché il Capo della Polizia avrebbe annullato in autotutela la prima proposta del Consiglio di disciplina allo scopo di ottenere una sanzione più grave, sostituendo la propria valutazione a quella dell'organo collegiale; c) violazione dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria n. 14 del 2022, per non avere sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale. È stata inoltre prospettata una carenza di istruttoria per la mancata considerazione dell'eccellente curriculum e dei precedenti di servizio. Il ricorrente ha contestato anche l'utilizzabilità della documentazione depositata tardivamente dal Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondata l'eccezione di tardività del deposito documentale del Ministero del 29 settembre 2025, escludendo tale documentazione dal materiale utilizzabile, salvo rilevare che una relazione era già stata depositata tempestivamente e che alcuni documenti erano già presenti in giudizio. Nel merito ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché il riferimento alle attività estorsive e ricattatorie riguardava il contesto criminoso della società investigativa e non costituiva un autonomo addebito mosso al dipendente; i fatti posti a fondamento della destituzione coincidevano quindi con quelli contestati. Il secondo motivo è stato respinto perché il Capo della Polizia, quale titolare del potere disciplinare, può controllare la legittimità delle fasi pregresse del procedimento e annullare la proposta del Consiglio di disciplina quando sia affetta da gravi incongruenze, illogicità o carenze motivazionali, disponendo una nuova valutazione. Tale potere non consente una riforma peggiorativa diretta nel merito, ma la rinnovazione del procedimento può condurre anche a una sanzione più grave, purché essa derivi da una nuova valutazione dell'organo competente. Nel caso concreto l'annullamento era finalizzato a rimuovere vizi di illogicità, incongruenza e insufficienza motivazionale della prima proposta, senza esautorare il Consiglio di disciplina. I precedenti di servizio, anche eccezionalmente favorevoli, non impediscono l'irrogazione della destituzione quando il disvalore della condotta sia incompatibile con la permanenza in servizio; gli accessi plurimi e non giustificati alla banca dati SDI, effettuati dalla postazione e mediante il codice del ricorrente durante il servizio, sono stati ritenuti di estrema gravità. Il terzo motivo è stato respinto. L'art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 non imponeva la sospensione obbligatoria, poiché la condotta, pur connessa materialmente alle funzioni di polizia, costituiva uno sviamento della funzione e non lo svolgimento di attività istituzionali. Non ricorrevano neppure i presupposti per la sospensione facoltativa, essendo disponibili elementi conoscitivi sufficienti: gli accessi erano plurimi, concentrati in pochi minuti, compiuti dalla postazione del ricorrente e privi di giustificazione istituzionale. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 737/1981
Prevede le fattispecie disciplinari cui è stata ricondotta la sanzione della destituzione dal servizio.
art. 21, comma 3, d.P.R. 737/1981
È interpretato nel senso che il Capo della Polizia deve conformarsi alla proposta del Consiglio di disciplina quanto al merito, salvo adottare una soluzione più favorevole, ma può controllare la legittimità delle fasi procedimentali e disporre il riesame in presenza di vizi sostanziali o procedimentali.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Afferma il principio di autonomia temperata tra procedimento penale e disciplinare. La sospensione obbligatoria opera, per i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio, fino alla conoscenza della definizione irrevocabile del procedimento penale; la sospensione facoltativa richiede particolare complessità dell'accertamento o insufficienza degli elementi conoscitivi.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Impone l'avvio del procedimento disciplinare senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato, l'autorità titolare del potere sanzionatorio può controllare la legittimità delle fasi procedimentali e annullare la proposta del Consiglio di disciplina quando rilevi gravi vizi di istruttoria, illogicità, incongruenze o carenze motivazionali, disponendo la rinnovazione della valutazione.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce all'autorità titolare del potere sanzionatorio di sostituire direttamente nel merito la proposta del Consiglio di disciplina con una sanzione più grave, ma non impedisce l'annullamento per vizi di legittimità e la rinnovazione del procedimento; la nuova valutazione dell'organo competente può concludersi anche con una sanzione più severa.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare è rispettato quando gli elementi richiamati nel provvedimento sanzionatorio descrivono il contesto dei fatti contestati senza introdurre una nuova condotta o una nuova fattispecie disciplinare a carico dell'incolpato.
- I precedenti di servizio positivi, anche eccezionali, non precludono l'irrogazione della destituzione quando la gravità e il disvalore della condotta siano ritenuti incompatibili con la permanenza del dipendente nel servizio.
- Nel rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare trova applicazione il principio di autonomia temperata: la sospensione non è normalmente obbligatoria e, per i fatti connessi alle funzioni ma costituenti sviamento della funzione per fini illeciti, non opera la sospensione obbligatoria prevista per condotte commesse nello svolgimento di obblighi e doveri di servizio. La sospensione facoltativa richiede inoltre particolare complessità dell'accertamento o insufficienza degli elementi disponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →